Dal primo ottobre 2017, con l’entrata in funzione della seconda parte della riforma del diritto europeo dei marchi, è più facile registrare i cosiddetti marchi non tradizionali poiché è stato rimosso il requisito della “rappresentabilità grafica”.
Si tratta di un cambiamento rilevante che consentirà più facilmente la registrazione dei marchi sonori, di colore, forma e movimento. Per fare un esempio che dimostra l’importanza di questo cambiamento, fino al primo ottobre 2017 i marchi sonori sono stati registrati solo quando è stata fornita una rappresentazione musicale. Questo non sarà più necessario e saranno più facilmente registrabili i segni rappresentabili senza note musicali.
A partire dal primo ottobre 2017 è stato introdotto il marchio di certificazione dell’Unione Europea così che gli istituti di certificazione saranno in grado di registrare più facilmente i segni che attestano la conformità a standard di certificazione predeterminati. L’introduzione di marchi di certificazione UE porrà auspicabilmente un rimedio all’incoerenza prima esistente tra i sistemi nazionali e il sistema del marchio dell’Unione Europea. Per fare un esempio che dimostra l’importanza di questo cambiamento, prima della riforma in Italia era presente una sovrapposizione tra marchi di certificazione e marchi collettivi. Allo stato attuale si distinguono le due ipotesi di utilizzabilità plurima di un marchio: dal caso in cui gli standard hanno una valenza oggettiva al caso in cui gli standard sono su base soggettiva.
Un’altra novità riguarda l’introduzione di nuovi impedimenti relativi alla registrazione dei marchi
dell’UE quali le DOP/IGP e le varietà vegetali. Per fare un esempio che dimostra l’importanza di questo cambiamento, prima della riforma i titolari di una DOP/IGP o di una varietà vegetale non potevano opporsi alla valida registrazione di un marchio dell’UE ma dovevano “aspettare” che questo venisse concesso ed eventualmente depositare un’azione di cancellazione. Con la riforma, i titolari di una DOP/IGP o di una varietà vegetale potranno inserirsi nel procedimento di registrazione al fine di impedire la concessione della registrazione.
Infine, ma non da ultimo, la riforma prevede alcuni cambiamenti nei procedimenti amministrativi, di opposizione, cancellazione e nei ricorsi che incideranno nella validità delle procedure.