Frequently Asked Questions
Dalla data del decesso del titolare dei diritti d’autore, i suoi eredi o aventi causa beneficeranno dei diritti patrimoniali per una
In Italia, la normativa vigente stabilisce, in generale, che un’opera è protetta dal diritto d’autore dal momento della sua creazione fino
Perché un’opera sia tutelata per tramite del diritto d’autore non è necessario depositarla presso un ente che ne certifichi la data
Sono tutelate dal diritto d’autore le opere dotate di carattere creativo e di una forma espressiva attraverso cui possano essere
Quando si parla delle classi di registrazione di un marchio ci riferisce a particolari categorie merceologiche stabilite a livello internazionale con
A livello di Unione Europea, l’Ente preposto presso cui depositare la domanda di registrazione di un marchio dell’Unione Europea è l’Ufficio
Ci si riferisce ai diritti di natura patrimoniale (ossia che prevedono un compenso economico per il proprio utilizzo) derivanti dallo sfruttamento
In Italia, la normativa vigente stabilisce, in generale, che un’opera è protetta dal diritto d’autore dal momento della sua creazione fino
Perché un’opera sia tutelata per tramite del diritto d’autore non è necessario depositarla presso un ente che ne certifichi la data
Quando si parla delle classi di registrazione di un marchio ci riferisce a particolari categorie merceologiche stabilite a livello internazionale con
A livello di Unione Europea, l’Ente preposto presso cui depositare la domanda di registrazione di un marchio dell’Unione Europea è l’Ufficio
Quando si decide di registrare un marchio è necessario considerare dove l’attività d’impresa verrà svolta, anche in ottica di lungo periodo, e
Quanto costa registrare un marchio?
Registrare un marchio è un investimento essenziale, soprattutto in un contesto globale sempre più interconnesso. Il deposito e la successiva auspicabile registrazione di un marchio garantisce infatti il diritto di esclusiva su di esso, impedendone contraffazioni e imitazioni non solo in Italia, ma anche all’estero. Proprio per questo, per conoscere i costi di deposito di un marchio occorre identificare in modo chiaro in quali paesi si ha intenzione di operare.
Il costo di deposito di un marchio italiano
Operando esclusivamente in Italia si può richiedere un deposito nazionale del marchio che ha la validità di 10 anni, rinnovabile alla scadenza. I costi per il deposito in autonomia di un marchio italiano sono i seguenti:
Marchio individuale
• 101€ per una classe
• 34€ per ogni classe aggiuntiva alla seconda
Marchio collettivo e di certificazione
• 337€ per una o più classi
A queste spese si aggiungono:
1. Il deposito telematico: 48€
2. Il deposito di domanda cartacea alla CCIAA: 16€ ogni 4 pagine di domanda
3. Il deposito postale: 16€
A queste spese si somma anche il diritto di segreteria per la CCIAA.
Nel caso di deposito telematico non sarà dovuto. In caso di domanda cartacea presso la CCIAA avrà un costo di 40€. Chiedendo una copia autentica del verbale di deposito il costo sarà di 43€, più una marca da 16€ ogni 4 pagine di domanda applicata sulla copia autentica.
Quanto costa depositare un marchio dell’Unione Europea?
Se un’attività è orientata a operare in uno o più paesi dell’Unione Europea, la registrazione di un marchio dell’Unione Europea è la soluzione ideale. Questo deposito avrà una validità di 10 anni in 27 paesi e sarà rinnovabile alla scadenza.
I costi per registrare un marchio comunitario sono:
• 850 € per la rivendica di una classe di prodotti/servizi
• 50 € per la rivendica della seconda classe di prodotti/servizi
• 150 € per la rivendica della terza classe di prodotti/servizi e per ogni classe ulteriore
La proprietà industriale e intellettuale nel mondo: registrare un marchio internazionale
Se si prevede che la propria attività andrà oltre confini dell’Unione Europea, è necessario provvedere al deposito di una domanda di marchio internazionale. Per depositare un marchio internazionale bisogna disporre già di un marchio base, ad esempio di un marchio italiano o dell’Unione Europea. Il deposito di un marchio internazionale avviene attraverso un’unica procedura unificata. È tuttavia importante notare che ogni marchio seguirà poi una specifica procedura di esame e di registrazione a seconda del singolo paese in cui si è fatta richiesta di estensione del marchio internazionale. Per questa ragione, è impossibile indicare in anticipo (ossia senza conoscere i paesi di interesse e le classi rivendicate) i costi della procedura. Ogni paese ha differenti normative e le tasse da pagare hanno importi differenti. Inoltre, non tutti i paesi aderiscono all’Accordo e al Protocollo di Madrid (ossia alla Convenzione sul Marchio Internazionale).
Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina dei Link istituzionali.
Che cos’è un diritto di proprietà industriale?
La proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali, segreti industriali e nuove varietà vegetali.
In particolare, tramite brevettazione si acquisiscono i diritti su invenzioni, modelli d’utilità o nuove varietà vegetali. Anche i disegni e modelli, i marchi e infine le topografie dei prodotti a semiconduttori possono essere registrati. Vi sono tuttavia alcune situazioni di fatto, come l’uso qualificato, che consentono di ottenere alcuni diritti su marchi o altri segni distintivi e sui disegni e modelli, questi ultimi per un certo periodo.
In Italia, l’organo preposto alla procedura di brevettazione e registrazione dei diritti di proprietà industriale è l’UIBM, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Il segreto industriale si acquisisce per il fatto di mantenere in regime di segreto alcune informazioni tecniche o commerciali aziendali.
Quali norme tutelano il diritto della proprietà industriale dalla concorrenza?
La normativa di riferimento è quella contenuta nel D.Lgs. 30/2005, il Codice della Proprietà Industriale che contiene le norme inerenti a tutti i diritti di proprietà industriale valevoli sul territorio italiano, tra cui marchi e brevetti. Questa normativa va poi coordinata con la legislazione comunitaria.
Che cos’è e come funziona la proprietà intellettuale?
La proprietà intellettuale comprende la proprietà industriale ovvero i marchi, i brevetti, i disegni industriali e i segreti industriali e i diritti di autore, come le opere letterarie ed artistiche, le opere grafiche, la scultura, la pittura, le opere audio-visive e multimediali, i software, le opere musicali ed altro. La proprietà intellettuale tutela i risultati dell’inventiva del proprietario o dell’artista dei diritti garantendogli i benefici provenienti dal suo ingegno o dalla capacità di produrre innovazioni.
La proprietà intellettuale si divide in tre categorie che hanno presupposti di tutela parzialmente diversi:
• i brevetti proteggono le invenzioni tecnologiche;
• i marchi registrati proteggono i segni distintivi;
• i diritti d’autore tutelano le espressioni artistiche. le opere grafiche, la scultura, la pittura, le opere audio-visive e multimediali, i software, le opere musicali ed altro.
Va precisato infine che Il diritto d’autore non necessità di registrazione, ma nasce al momento della sua realizzazione materiale.
Qualora il marchio venisse contraffatto o duplicato, questo porterebbe ad una violazione della proprietà intellettuale. In questo caso si consiglia di informare subito gli enti competenti, ed eventualmente intraprendere vie legali per eventuali risarcimenti economici.
La tecnologia Blockchain nella proprietà intellettuale
Nell’ambito della proprietà intellettuale la blockchain viene utilizzata per creare dei database unici e condivisi con tutti, che si aggiornano automaticamente ad ogni cambiamento, inoltre, offre la massima trasparenza di tutto il processo creativo e produttivo. In questo modo, chiunque può tutelarsi dalla violazione della proprietà intellettuale e rivendicarne la paternità semplicemente iscrivendosi al registro digitale del database.
La proprietà intellettuale ha un costo?
Per i diritti registrati, le tasse hanno un diverso importo. Per i brevetti d’invenzione, per esempio, la tassa per il deposito in modalità telematica è di 50 euro, mentre è compresa tra 120 e i 600 euro per la deposito cartaceo, sulla base del numero di pagine di cui è composta la domanda. Inoltre vi è una tassa aggiuntiva di 45 euro per ogni rivendicazione oltre la decima. Oltre a questi costi, vanno aggiunti gli onorari del professionista al quale ci si potrebbe rivolgere per stendere il testo brevettuale.
Che cosa è protetto dal diritto d’autore?
Sono tutelate dal diritto d’autore le opere dotate del carattere creativo e di una forma espressiva attraverso cui essere percepite. Il requisito della creatività dell’opera si può intendere il prodotto tra le personali abilità umane (originalità) del suo autore e gli elementi distintivi in grado di distinguere l’opera dalle altre (novità).
L’art. 2755 del Codice Civile e l’art. 1 della Legge sul Diritto d’Autore forniscono una definizione esaustiva delle opere suscettibili di tutela di diritto d’autore:
“Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.”
L’art. 2 invece elenca tutte le opere oggetto di tutela del diritto d’autore:
• Le opere in forma scritta oppure orale di tipo letterarie (quali i libri, le novelle, le poesie e gli articoli di giornale), drammatiche, didattiche, religiose e scientifiche
• Le composizioni e le opere musicali (anche se non comprensive di parole), le opere drammatico – musicali e le variazioni musicali costituenti opera originale
• Le opere dell’arte figurativa e pantomimiche (azioni sceniche mute)
• Le opere e i disegni realizzati attraverso l’arte della scultura, della pittura, del disegno, dell’incisione, delle arti figurative e della scenografia
• Le opere fotografiche o similari
• Le opere e i disegni dell’architettura
• I programmi televisivi, i film (muti e sonori)
• I programmi di elaborazione per il computer (software) esclusi i principi alla base di ogni programma
• Le opere di disegno industriale con carattere creativo o con valore artistico
• Le banche dati quali raccolte di dati, opere o altri elementi (senza estendere il diritto al loro contenuto)
Bisogna depositare l’opera per ottenere il diritto d’autore?
Per ottenere il diritto d’autore su un’opera non è necessario depositarla presso un ente che ne certifichi la data, in quanto questo sorge di per sé con la creazione dell’opera, perciò è sufficiente fornire le prove che dimostrano di essere il creatore dell’opera per rivendicarne la paternità ed esserne riconosciuto pubblicamente quale autore. [utile soprattutto in caso di una controversia in atto] Il deposito dell’opera presso un ente che ne certifichi la data è comunque utile in caso di controversia sulla paternità dell’opera.
Per quanto tempo un’opera è protetta dal diritto d’autore e copyright?
In Italia la normativa vigente stabilisce in generale che un’opera è protetta dal diritto d’autore, anche detto “copyright”, dal momento della sua creazione fino a 70 anni dopo la morte dell’autore.
Va inoltre precisato che quando si parla di copyright non ci si riferisce a un solo e unico diritto, bensì una serie di questi anche indipendenti tra loro..
I diritti morali non hanno scadenza e comprendono: il diritto di paternità dell’opera che permette all’autore di essere individuato e riconosciuto pubblicamente come tale. Vi è anche il diritto all’integrità dell’opera.
I diritti patrimoniali di autore sono i seguenti:
• Riproduzione
• Commercializzazione
• Pubblicazione
• Trascrizione
• Esecuzione
• Rappresentazione
• Recitazione e comunicazione al pubblico
• Duplicazione, elaborazione e modifica
• Noleggio, prestito e di seguito
In caso di decesso del titolare dei diritti d’autore, gli eredi per quanto tempo saranno titolari dei diritti d’autore (copyright)?
Dalla data del decesso del titolare del diritto d’autore, i suoi eredi o aventi causa beneficeranno dei diritti patrimoniali a esso connessi per una durata di 70 anni.
Che cosa si intende per diritto connesso al diritto d’autore?
Con il termine diritti connessi al diritto d’autore ci si riferisce ai diritti di natura patrimoniale che prevedono un compenso economico derivanti dallo sfruttamento dell’opera che la legge riconosce non al creatore dell’opera bensì a terzi soggetti comunque collegati allo stesso. La normativa a protezione dei diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore è la legge n. 633/1941 Titolo II artt. 72 – 102. La tutela dei diritti connessi al diritto d’autore viene svolta da alcune società di gestione collettiva composte da artisti e discografici.
I diritti connessi al diritto d’autore a loro volta si distinguono in diritti strettamente connessi e quelli concettualmente affini al diritto d’autore, quest’ultimi riferiti alle opere considerate “meno creative” e fanno riferimento a: documentari, fotografie, corrispondenza epistolare, ritratti, bozzetti di scene teatrali, progetti d’ingegneria, audiovisivi sportivi e banche dati.
Rientrano tra i diritti connessi al diritto d’autore:
1. Interpretazione ed esecuzione (art. 80 e seguenti)
2. Radiodiffusione e telediffusione (art. 79)
3. Fonogrammi (art.72 e seguenti)
Questi diritti hanno una durata di 50 anni dalla prima esecuzione, recitazione o fissazione dell’opera. Nel caso dei Fonogrammi il diritto è esteso a 70 anni da quando l’opera è pubblicata..La pubblicazione deve avvenire entro 50 anni dalla fissazione del fonogramma.
Chi sono i titolari dei diritti connessi al diritto d’autore?
I titolari e beneficiari dei diritti connessi al diritto d’autore sono coloro che permettono al pubblico di fruire dell’opera, rientrano in questa categoria:
• Artisti, interpreti ed esecutori, considerato un mediatore che si pone tra l’artista e il pubblico, questi in taluni casi possono essere titolari anche dei diritti morali connessi al diritto d’autore
• Produttori di supporti fonografici, sono coloro che hanno la responsabilità di fissare i suoni provenienti da un’esecuzione o un’interpretazione
• Produttori di opere cinematografiche o audiovisive, a cui spetta la riproduzione, il noleggio e la distribuzione del fonogramma per farlo arrivare al pubblico
• Emittenti radiofoniche e televisive
Che cos’è un marchio d’impresa?
Un marchio è un segno distintivo che permette alle aziende di distinguersi ed essere facilmente riconosciute dal pubblico. Graficamente può essere rappresentato sotto forma di simboli, lettere, figure, colori, forme, suoni e profumi.
La normativa nazionale in merito ai marchi è quella prevista all’interno del Codice della proprietà industriale D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Per essere tutelato giuridicamente un marchio deve essere originale, distinguibile e lecito.
In base agli elementi grafici che lo compongono l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) distingue i marchi in:
• Marchi denominativi, quando sono caratterizzati solo dalle parole
• Marchi figurativi, composti da figure
• Marchi misti, se comprendono sia parole che figure
Ad esempio: “Coca-cola” è un marchio denominativo, mentre il “cavallino” della Ferrari è un marchio figurativo.
A questo elenco è possibile aggiungere le tipologie di marchi individuate dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà intellettuale (EUIPO):
• Marchi figurativi contenenti elementi denominativi
• Marchi olografici
• Marchi di movimento
• Marchi multimediali, caratterizzati da un insieme di suoni e immagini
• Marchi di forma
• Marchi di posizione, quando gli elementi grafici sono posizionati in un punto preciso del prodotto o della confezione
Che cosa non può essere registrato come marchio?
In base a quanto visto sopra, è possibile affermare che non possono essere registrati come marchi tutti quei segni che mancano dei requisiti di novità, originalità e liceità. Nello specifico ci si riferisce a:
• I segni di uso comune
• Le denominazioni generiche di prodotti o servizi
• I segni contrari alla legge, al buon costume e all’ordine pubblico
• I segni che possono creare confusione o trarre in inganno il pubblico
• Gli emblemi, stemmi internazionali, ecc.
I segni che violano il diritto altrui di quanti hanno precedentemente registrato un marchio d’impresa.
Un colore può essere un marchio?
In molti si chiedono se anche i colori possono essere un marchio, la risposta è si purché rispettino determinati requisiti previsti dal Codice della Proprietà Industriale in Italia (c.p.i.).
È possibile registrare i colori da soli o combinati tra loro come marchio presso l’Ufficio Brevetti e Marchi (UIBM) .
Non vi è una disciplina diversa per marchi di colore rispetto agli altri marchi
Esiste una normativa che tutela questa disciplina?
In Italia la disciplina sul Marchio di Colore è uguale alla disciplina degli altri marchi, che è contenuta nel Codice di Proprietà Industriale (Decreto Legislativo n. 30 del 2005).
Perché registrare un marchio d’impresa?
Devo registrare un marchio?
La registrazione di un marchio non è obbligatoria, in quanto il solo uso di questo è comunque un diritto tutelato, purché il marchio possegga tutti i requisiti necessari per essere valido. In tal caso si parla di “marchio di fatto”. Nonostante questo, è comunque consigliabile registrare un marchio per avere un diritto certo su di esso e per godere di una maggiore tutela da far valere in caso di una controversia nei confronti di terzi, impedendo che altri possano utilizzarlo.
Come registrare un marchio in Italia?
Per depositare un marchio in Italia è necessario registrarlo all’Ufficio Brevetti e Marchi (UIBM), la domanda di registrazione può essere depositata presso una Camera di Commercio dell’Industria e dell’Artigianato oppure allo stesso UIBM tramite posta raccomandata. Depositare una domanda di un marchio consiste nella compilazione di un modulo di richiesta online da trasmettere telematicamente, insieme al pagamento delle tasse di concessione governativa, diritti e marche (informazione su quanto costa registrare un marchio da richiedere all’UIBM).
Prima di depositare la domanda di registrazione è buona norma verificare prima di tutto che quel marchio non esista già. Possono procedere alla registrazione di un marchio d’impresa le persone fisiche e giuridiche.
Quanto costa registrare un marchio?
I costi di registrazione di un marchio variano a seconda del mercato di riferimento. Il costo della registrazione di un marchio nazionale in Italia è diverso dal costo di registrazione di un marchio comunitario, così come differenti sono le spese per registrare un marchio internazionale. Alle spese di registrazione bisogna, inoltre, aggiungere eventuali imposte di bollo, o eventualmente anche il fatto che le operazioni relative ai titoli di proprietà industriale vengano registrate attraverso un mandatario.
Esiste una normativa che tutela i marchi registrati?
Nell’ordinamento italiano la disciplina sui marchi d’impresa è data principalmente dal Decreto Legislativo del 10/02/2005 n.30, conosciuto come “Codice della Proprietà Industriale” (c.p.i.). A livello comunitario invece la normativa riguardante i marchi comunitari è contenuta principalmente nel Regolamento UE del 2017/1001.
Per carattere di novità ci si riferisce a uno dei requisiti fondamentali che deve possedere un design per essere registrato come disegno industriale ed essere così tutelato dal Codice di Proprietà Industriale (c.p.i.).
L’art. 32 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) si esprime in merito fornendo la definizione di novità:
“Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti”.
Contribuisce a conferire novità al design tutto ciò che arricchisce l’estetica del prodotto e che differisce dal design degli altri prodotti precedentemente registrati e divulgati.
Quali requisiti deve avere un marchio?
Un marchio per essere correttamente registrato deve soddisfare i tre requisiti previsti dagli artt. 12, 13 e 14 del Codice della Proprietà Industriale:
• Novità
• Capacità distintiva
• Liceità
La capacità distintiva (art.13 del c.p.i.) è ciò che permette al marchio di essere appunto distintivo rispetto agli altri presenti sul mercato.
Il requisito di liceità (art. 14 del c.p.i) presuppone che un marchio non sia contrario alla legge o al buon costume. Vi è inoltre da considerare che può essere ritenuto illecito registrare il volto di una persona o il nome di un personaggio famoso senza il suo consenso.
Cosa s’intende per novità di un marchio?
L’art. 12 del Codice della Proprietà Industriale si esprime in merito al requisito di novità di un marchio, spiegando che questo: “non può essere registrato se è uguale o simile o a marchi già presenti sul mercato o a marchi già registrati nell’ordinamento”.
Dove controllare se un marchio è registrato attraverso una ricerca?
Prima di depositare una richiesta di registrazione è opportuno controllare se il marchio sia già registrato e utilizzato da altri soggetti.
In base a dove si desidera depositare il marchio esistono diverse banche dati che raccolgono queste informazioni e a cui è possibile rivolgersi per fare questa ricerca marchio comunitario e non:
• UIBM – Ufficio Brevetti e Marchi in Italia;
• EUIPO – Unione Europea per la Proprietà Intellettuale per quanto riguarda la Comunità Europea;
• WIPO – Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, a livello internazionale;
• Altre banche dati nazionali.
Oltre all’Italia, il marchio può essere registrato anche in altri Paesi?
Quando si decide di registrare un marchio è necessario considerare dove l’attività d’impresa verrà svolta anche in ottica di lungo periodo e riflettere perciò attentamente su quali Paesi è necessario che i propri diritti legati al marchio vengano tutelati.
Quali sono i marchi comunitari e quali quelli esteri?
Oltre all’Italia è possibile registrare un marchio anche negli altri Paesi esteri (“marchio nazionale estero” e “marchio internazionale”) e dell’Unione Europea, in quest’ultimo caso si parla di “marchi comunitari”.
I marchi registrati in Italia (marchi nazionali) godono di una tutela a livello nazionale, mentre nel caso dei marchi comunitari questa viene estesa all’interno di tutti Paesi dell’Unione Europea,questo carattere unitario al contempo potrebbe portare però all’annullabilità del marchio nel suo complessoa seguito di una fondata contestazione riguardo la sua validità mossa all’interno anche di uno solo di questi Stati Membri.
Questo non può accadere invece nel caso dei marchi da registrare all’estero dove i singoli Paesi sono dotati di autonomia e di proprie leggi. In merito ai marchi registrati a livello internazionale è necessario fare un’ulteriore valutazione e decidere se richiedere la tutela in ambito internazionale su più (o tutti) Paesi fuori dalla Comunità Europea. In questo caso è possibile depositare attraverso la procedura del marchio internazionale per quei paesi che hanno aderito all’Accordo e al Protocollo di Madrid e in tal caso si parlerebbe di fasce di marchi.
Ovviamente ognuna di queste opzioni percorribili comporta un diverso livello di protezione per i marchi e influisce in maniera differente sui costi da sostenere per la registrazione di un marchio.
Quali sono le procedure per fare un’estensione di marchio?
Se si è già titolari di un marchio e si vuole estendere la sua tutela anche in altri paesi al di fuori dell’Italia sarà necessario procedere al deposito della domanda di registrazione presso quegli Stati.
Nel caso del marchio comunitario (per quei Paesi appartenenti all’Unione Europea) è previsto un deposito unico e una sola registrazione presso l’Ufficio Comunitario per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) di Alicante in Spagna che si occuperà di comunicare la notizia dell’avvenuta registrazione della domanda attraverso un bollettino ufficiale.
Un’azienda che ha la certezza di estendere la propria attività economica nei Paesi della Comunità Europea può decidere di registrare direttamente il proprio marchio nell’Unione Europea.. Se entro i 6 mesi dalla data di deposito di un marchio in Italia si procede anche al deposito del marchio estero, può essere richiesto che la tutela per quest’ultimo venga fatta partire dalla data del primo deposito.
Quali sono gli enti a livello europeo e internazionale presso cui presentare la domanda di registrazione del marchio?
Prima di valutare se depositare la richiesta di registrazione di un marchio comunitario d’impresa è necessario conoscere quali sono gli enti e le banche dati internazionali preposti a cui rivolgersi.
A livello europeo l’Ente preposto presso cui depositare la domanda di registrazione di un marchio comunitario è l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (in inglese EUIPO – European Union Intellectual Property Office) che ha sede ad Alicante in Spagna ed è responsabile appunto dei CTM (Community Trade Marks) e degli RCD (Registered Community Designs) all’interno dell’UE.
A livello internazionale invece è possibile depositare la domanda di registrazione marchio internazionale d’impresa presso l’ Organizzazione per la proprietà intellettuale nel Mondo (in inglese World Intellectual Property Organization – WIPO, in francese Organisation mondiale de la propriété intellectuelle – OMPI) chiedendo l’estensione nei paesi di interesse, oppure usufruendo del loro servizio di ricerca di marchi internazionali già depositati. La WIPO ha sede a Ginevra in Svizzera ed è stata creata nel 1967 con l’obiettivo principale di sostenere la tutela della proprietà intellettuale a livello mondiale mediante la collaborazione tra Paesi. Oppure in alternativa la domanda può essere depositata presso gli Uffici nazionali dei singoli Paesi.
Ogni quanti anni devo rinnovare la registrazione del marchio comunitario all’EUIPO?
La registrazione di un marchio comunitario ha una validità della durata di 10 anni dopodiché può essere richiesto il suo rinnovo.
Che cosa sono le classi di registrazione?
Quando si parla delle classi di registrazioni di un marchio ci riferisce a delle particolari categorie stabilite a livello internazionale dalla Classificazione di Nizza ed entro le quali far rientrare un determinato marchio d’impresa nel momento in cui si decide di registrarlo, indicando all’interno delle comunicazioni ufficiali il numero delle classi a cui appartengono i prodotti e i servizi registrati sotto quel marchio.
Grazie alle classi di registrazione dei marchi è possibile classificare allo stesso modo i prodotti e i servizi e verificare preventivamente la presenza o meno sul mercato (nazionale, europeo e internazionale) di un marchio uguale o simile a quello che si intende registrare.
La prima classe di registrazione del marchio è solitamente già inclusa all’interno della domanda di deposito, per ogni classe aggiuntiva viene invece richiesto il pagamento di un’ulteriore tassa il cui importo varia in base al Paese.
È importante sapere che la tutela del marchio è valida per le sole classi indicate in fase di registrazione e che una volta depositata l’apposita domanda non è più possibile modificare o aggiungere ulteriori classi a questa (se non depositando una nuova richiesta).
Quante sono le classi di Nizza?
La Classifica di Nizza si compone e in un elenco di 45 categorie merceologiche che si compone di 34 classi (anche chiamate “classi di Nizza”) di prodotto e 11 di servizi, ognuna di queste viene associata a un titolo che descrive le tipologie merceologiche ricomprese al suo interno al fine di semplificare la scelta in fase di registrazione del marchio di una o più classi di appartenenza.
Quanto dura il mio diritto di esclusiva?
Un marchio registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o presso le Camere di Commercio presenti sul territorio conferisce al suo titolare determinati diritti, legati ai soli prodotti e servizi indicati (in base alla Classificazione di Nizza) nella domanda di registrazione: il principale tra questi è il diritto di esclusiva.
La registrazione ha una durata di 10 anni che può essere rinnovata alla scadenza e autorizza il titolare del marchio registrato a proibire a chiunque altro l’utilizzo di un segno identico al marchio in questione per la stessa tipologia di prodotti e servizi o per prodotti o servizi affini a quelli per cui è stato registrato. Una eccezione esiste per i marchi più noti per i quali la tutela può in alcuni casi ritenersi estesa anche a categorie diverse da quelle il cui marchio è stato registrato.
L’utilizzo effettivo e continuato nel tempo del segno entro i successivi 5 anni dalla sua registrazione è uno dei presupposti affinché un marchio registrato non possa essere oggetto di decadenza .
Un marchio può decadere per non uso totalmente oppure solo per la parte riguardante i servizi e prodotti per cui è stato registrato ma non usato.
Entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda del marchio nel Bollettino Ufficiale dei Marchi, i titolari dei diritti possono opporsi alla registrazione di un marchio.
Qual è la procedura di rinnovo del diritto di esclusiva?
Può procedere al rinnovo della registrazione del marchio il suo titolare (o colui che ne è ha acquistato i diritti allegando copia dell’atto di cessione) presentando la richiesta online oppure tramite posta all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o presso le Camere di Commercio sul territorio. Assieme alla presentazione della domanda viene richiesto il pagamento di una tassa e di una marca da bollo. e/o di diritti. In fase di rinnovo della domanda non possono essere apportate modifiche al marchio e né ai prodotti e servizi per cui questo è stato registrato.
Cosa posso fare con il mio marchio?
Il titolare di un marchio dopo averlo registrato assume il diritto esclusivo di poterne disporre in via esclusiva, può anche decidere di cederlo o concederlo in uso a terzi nella sua totalità o solo per una parte di prodotti e servizi per il quale è stato registrato attraverso appositi accordi che possono essere trascritti presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
L’art. 24 del Codice della Proprietà Industriale prevede inoltre che il marchio deve formare oggetto di uso effettivo entro 5 (cinque) anni dalla registrazione..
Come avviene la registrazione?
La domanda di registrazione di un marchio può essere presentata dal diretto interessato (o chi per lui) compilando un apposito modulo disponibile online da trasmettere all’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti – UIBM oppure personalmente presso le Camere di Commercio sul territorio assieme al pagamento delle tasse di registrazione, diritti e marche. Nella domanda di registrazione dovranno essere indicati i prodotti e i servizi per i quali si sta registrando il marchio, individuandoli tra le classi di registrazione della Classifica di Nizza (è richiesto il pagamento di ogni classe di registrazione indicata in aggiunta alla prima).
Come posso proteggere un prodotto alimentare?
I prodotti alimentari possono essere tutelati come brevetti per invenzione purché soddisfino i requisiti previsti dall’art. 45 del Codice della Proprietà Industriale:
“possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.”
Ricapitolando affinché un prodotto alimentare possa costituire l’oggetto di un brevetto deve essere anch’esso:
• Nuovo
• Lecito
• Non scontato
• Suscettibile di applicazione industriale
A tutela dei prodotti alimentari vi sono le così dette indicazioni geografiche, disciplinate dagli articoli 29 e 30 del Codice della Proprietà Industriale, che identificano il legame di un prodotto con un dato territorio e stabiliscono i diritti di proprietà intellettuale legati a esso.
Gli art. 22 e 23 Sez. III dell’Accordo TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, adottato a Marrakech il 15/04/1994) sugli Aspetti Commerciali dei Diritti di Proprietà Intellettuale si esprimono in merito alla protezione delle indicazioni geografiche, specificando che: “per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.”
Le indicazioni geografiche dell’Unione Europea certificano le qualità di un prodotto alimentare strettamente legate al luogo dove esso viene prodotto, e li distinguono in:
• DOP – Denominazione di origine protetta
• IGP – Indicazione geografica protetta
• IG – Indicazione geografica
• STG – Specialità tradizionale garantita
Posso proteggere aspetti tecnici o particolari tecniche di preparazione di un prodotto?
Si, attraverso il brevetto per invenzione industriale o brevetto per modello di utilità è possibile proteggere e tutelare aspetti tecnici o particolari tecniche di lavorazione di un prodotto e di preparazione di una ricetta.
Che cosa distingue un IGP da un DOP?
Le indicazioni geografiche garantiscono le qualità di un prodotto alimentare in relazione alla sua provenienza d’origine. Possiamo distinguere le indicazioni geografiche in:
• Denominazione di origine protetta – DOP, si riferisce a prodotti alimentari, agricoli e ai vini;
• Indicazione geografica protetta IGP, per i prodotti alimentari, agricoli e vini;
• Indicazione geografica – IG, legata alle bevande e ai vini aromatizzati;
• Specialità tradizionale garantita – STG, prodotti alimentari e agricoli.
Le indicazioni geografiche DOP e IGP pur riferendosi entrambe ai prodotti alimentari, agricoli e ai vini si differenziano tra loro in base al differente legame con il territorio di produzione del prodotto.
Nel caso di un prodotto con indicazione geografica DOP tutte le fasi della lavorazione, produzione ed elaborazione avvengono all’interno di un determinato territorio da cui derivano le particolari caratteristiche del prodotto, a conferma del forte legame intrinseco con questo.
A differenza di un prodotto con indicazione IGP che invece per essere definito tale basta che una sola fase della produzione venga svolta nel territorio di appartenenza e per i vini almeno l’85% delle uve deve provenire dalla zona geografica.
Come si ottiene una certificazione IGP o DOP?
La procedura riconosciuta a livello nazionale ed europeo per l’attribuzione delle certificazione IGP e DOP agroalimentare si articola nelle seguenti fasi:
Fase 1 – Presentazione della domanda di registrazione
La presentazione della domanda di registrazione deve essere fatta dai soggetti legittimati sia presso il Ministero delle politiche Agricole Alimentari Forestali che presso la regione di produzione del prodotto per cui si fa domanda. Questa al suo interno deve contenere tutta la documentazione allegata richiesta, oltre a una serie di informazioni dettagliate utili a suo supporto (art. 7, del Regolamento UE 1151/2012), quali: il nome del prodotto per cui è richiesta la tutela e la sua descrizione, l’area geografica di appartenenza, la descrizione delle fasi di produzione, gli elementi che stabiliscono il legame fra il prodotto e l’ambiente geografico.
Fase 2 – Valutazione a livello nazionale della domanda
Durante la fase di valutazione nazionale della domanda di registrazione questa verrà esaminata dalla regione di competenza, la quale dovrà poi trasmettere un parere al Ministero delle politiche Agricole Alimentari, questo a sua volta procederà alla sua valutazione dell’istanza e nel caso in cui questa sia positiva si occuperà di trasmettere ai diretti interessati e alla regione di competenza il disciplinare di produzione nella stesura finale.
Fase 3 – Riunione per il pubblico accertamento
A questo punto il Ministero delle politiche Agricole Alimentari e la Regione, si riuniscono per il pubblico accertamento volto a controllare che sussista il rispetto della disciplina proposta secondo il Regolamento dell’Unione Europea 1151/2012. A seguito di questa riunione verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione per permettere a chi lo ritiene opportuno (se sussistono fondati motivi) di contestare la domanda di registrazione entro 30 giorni.
Fase 4 – Decisione sulla registrazione
Trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione del disciplinare di produzione (oggetto della domanda di registrazione) sulla Gazzetta Ufficiale, se non è stata presentata alcuna opposizione alla domanda di registrazione, il Ministero pubblicherà il disciplinare sul suo sito e trasmette il fascicolo di domanda alla Commissione Europea.
Fase 5 – Protezione nazionale transitoria
Il Ministero da quando trasmette il fascicolo di domanda alla Commissione Europea, può decidere di riconoscere al nome del prodotto agroalimentare (su richiesta) una protezione di tipo transitoria avente valore solo sul territorio nazionale, vietandone nel frattempo l’utilizzo dei simboli e delle scritte ricollegabili alle indicazioni geografiche IGP e DOP. Tale tutela decade dal momento in cui la Commissione Europea si esprimerà a riguardo.
Fase 6 – Esame della Commissione europea
Una volta ricevuto il fascicolo della domanda da parte del Ministero delle politiche Agricole Alimentari, la Commissione europea ha 6 mesi di tempo per verificarla e in caso di giudizio positivo provvederà a pubblicare il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale europea. Anche in questo caso se nessuno si opporrà alla domanda di registrazione, entro 3 mesi, il nome del prodotto verrà finalmente registrato come IGP o DOP.
Che relazione c’è tra un’indicazione geografica ed un marchio?
Può succedere che un marchio contenga il nome di un luogo e che tale luogo sia anche utilizzato all’interno di un’indicazione geografica o che denoti una zona in cui vengono prodotti alimenti protetti da un’indicazione geografica, si parla in tal caso di marchio geografico.
L’Ufficio Italiano dei Brevetti e dei Marchi può rifiutarsi di registrare un marchio geografico quando questo “può creare situazioni di ingiustificato privilegio o rechi pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione” (Articolo 11 del Codice Italiano della Proprietà Industriale).
Ne è un esempio lo “Champagne” una DOP che caratterizza solo determinati vini prodotti in una specifica regione della Francia e che non può essere utilizzato all’interno di marchi registrati per vini non prodotti secondo il disciplinare tecnico dello champagne.
Posso adottare il nome di un’indicazione geografica come un marchio?
Le denominazioni geografiche hanno lo scopo di garantire la qualità, le caratteristiche intrinseche e l’origine territoriale del prodotto, mentre il marchio ha il solo scopo di rendere facilmente distinguibile un prodotto o servizio dagli altri. Se si rendesse possibile la sovrapposizione tra marchi e indicazioni di origine, le finalità per le quali sono nate le indicazioni geografiche verrebbero meno. Diversamente un marchio di questo tipo può essere registrato come individuale nel solo caso in cui viene utilizzato come “nome di fantasia” per un prodotto o servizio che non è ricollegabile nell’immaginario collettivo al nome geografico utilizzato.
Credo di aver inventato qualcosa di nuovo, dove posso verificarlo?
Coloro che credono di aver inventato qualcosa di nuovo è bene che prima di tutto si interessino di verificare se qualcuno ha avuto la stessa idea e se hanno proceduto a depositarla effettuando una ricerca di marchio comunitario o nazionale, in caso di presenza di un marchio simile o uguale, viene meno il carattere della novità, senza il quale un’invenzione non può essere protetta e perciò brevettata.
Per novità si intende un qualcosa di nuovo che non appartenga allo stato della tecnica.
La verifica di anteriorità brevettale non è obbligatoria ma consigliata per aumentare le possibilità che la domanda di brevetto sia verificata. Per ottenere queste informazioni è possibile accedere ai database dei depositi nazionali dei titoli di proprietà industriale oppure la banca dati dei brevetti italiani, che contengono le informazioni riguardo lo stato dei brevetti e sulle domande già depositate.
La banca dati dell’Ufficio Italiano di Brevetti e Marchi – U.I.B.M., è la principale banca dati di riferimento in Italia, ulteriori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale dell’European Patent Office – EPO e presso i centri Patent Library – PATLIB sul territorio, che possono essere utilizzati anche per la ricerca di marchi comunitari.
Dove posso andare a brevettare la mia idea o invenzione?
Per brevettare un’idea o un’invenzione è necessario depositare la domanda di brevetto telematicamente (se si possiede la firma digitale) o per posta all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) con sede a Roma, oppure di persona presso le Camere di Commercio Industriale Artigianato e Agricoltura presenti sul territorio. Solo così si può impedire che altri copino la stessa invenzione e si possono far valere i propri diritti esclusivi. La domanda di brevetto deve contenere al suo interno le seguenti informazioni: riassunto, descrizione, rivendicazioni ed eventuali disegni. Il modulo di domanda si compone del titolo, della data di deposito e quella di priorità, dei dati anagrafici dell’inventore e il suo domicilio. A questa devono essere inoltre allegati i pagamenti delle tasse richieste e i documenti la cui lista è consultabile nell’apposita sezione del sito del Ministero dello sviluppo economico.
Devo per forza depositare un brevetto per la mia invenzione?
Quando si inventa qualcosa di nuovo non è obbligatorio depositare la domanda di brevetto ma è consigliabile farlo se si desidera ottenerne il diritto esclusivo e per non correre il rischio che qualcun’altro la copi senza aver chiesto alcuna autorizzazione, o ancora la brevetti prima e abbia così il diritto di poterla vendere o cederne a terzi i diritti.
Brevettare un’invenzione permette perciò al suo titolare di acquisire il diritto di utilizzare in esclusiva l’invenzione, ed ha una durata di 20 anni dalla data di deposito della domanda.
Requisiti di un’invenzione affinché venga brevettata
Affinché sia possibile brevettare un’invenzione questa deve rispondere ai seguenti requisiti: novità, attività inventiva e brevettabilità. Inoltre la domanda non deve essere contraria alla legge o alla buon costume (liceità) e deve contenere al suo interno una descrizione chiara ed esaustiva dell’invenzione per cui viene richiesto il brevetto.
Seppur soddisfano i requisiti appena visti, non tutte le invenzioni possono essere brevettate in quanto tali, questo è il caso di:
• procedimenti essenziali biologici
• razze di animali
• metodi matematici
• scientifiche
• metodologie dei trattamenti chirurgici
• diagnosi fatte su persone e animali
• teorie scientifiche
• scoperte
• programmi per laboratori
• metodi e i principi riguardanti le attività intellettuali
• presentazioni di informazioni
Come si fa a brevettare un’invenzione?
Si può procedere al deposito della domanda di brevetto e tutta la documentazione allegata richiesta presso le camere di commercio sul territorio, oppure inoltrando la domanda online o per posta all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.). La domanda sarà oggetto di un’attenta attività amministrativa volta ad accertare la sussistenza di tutti i requisiti necessari affinché la richiesta venga accolta. Entro alcuni mesi dalla data di presentazione della domanda di brevetto, l’Ufficio Brevetti Europeo sarà tenuto a rilasciare il rapporto di ricerca e se positivo si procederà a pubblicare la domanda.
Esiste un brevetto europeo?
Il brevetto conferisce al suo titolare un diritto di esclusiva ma solo all’interno del territorio in cui è stato depositato.
Oltre che in Italia (per cui si parla di brevetto nazionale),è possibile registrare il brevetto a livello internazionale e anche a livello dell’UE, in quest’ultimo caso si parlerà di “brevetto europeo”.
Grazie alla Convenzione sul Brevetto Europeo firmata il 5 ottobre 1973 a Monaco di Baviera è stata istituita una procedura unificata che permette di richiedere la tutela per uno stesso brevetto in più stati dell’Unione Europea.
Quali sono le procedure per depositare la domanda di brevetto europeo?
La domanda di brevetto va depositata presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti che ha sede a Monaco di Baviera, nella città di Berlino e dell’Aia.
Per depositare le domande di brevetto europeo. andranno pagate le tasse di deposito e di ricerca; dopodiché la domanda viene sottoposta all’esame di merito al termine del quale decidere se concedere o meno il brevetto. Anche chi ha già depositato un brevetto in Italia può richiedere che la sua tutela venga estesa anche in uno o più Stati dell’Unione Europea entro i 12 mesi successivi alla data del suo precedente deposito.
È necessario che io venga seguito da un professionista per depositare il mio brevetto?
L’intero iter previsto per depositare una domanda di brevetto è una procedura complessa perché richiede una serie di informazioni dettagliate e le competenze tecniche necessarie per redigere con attenzione e cura i documenti contenuti al suo interno, un solo errore potrebbe infatti compromettere il buon esito della richiesta e vanificare tutto il tempo e le risorse impiegate fino ad allora. Per questo motivo è consigliabile, ma non obbligatorio, rivolgersi a un professionista in grado di seguire e consigliare durante la delicata fase di deposito di una domanda di brevetto.
I documenti contenuti all’interno della domanda di brevetto da depositare all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) sono:
• descrizione dettagliata dell’invenzione
• riassunto dell’invenzione
• rivendicazioni
• disegni tecnici
L’elaborazione di questi documenti è un’attività che necessita di specifiche competenze tecniche che solo un professionista del settore può garantire.
Esiste una figura professionale specifica per eseguire la registrazione di brevetto?
Si, esiste una figura professionale specifica per eseguire la registrazione di un brevetto, si tratta del consulente brevettuale che può essere un mandatario che mette a disposizione le sue competenze tecniche specifiche nella fase di preparazione della domanda di brevetto, si occupa inoltre di mantenere le comunicazioni con l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) e può occuparsi anche di depositare il brevetto su incarico del titolare, solo se richiesto espressamente da quest’ultimo.
Sono dipendente di un’azienda che vuole registrare il brevetto per una mia invenzione, quali diritti ho?
Le invenzioni frutto dell’attività inventiva di un lavoratore dipendente nell’esecuzione di un contratto e ove sia prevista specifica remunerazione sono disciplinate dall’art. 64, comma 1 del Codice della Proprietà Industriale(c.p.i.).
L’attività inventiva e la sua remunerazione già previste all’interno del rapporto di lavoro fanno si che nel caso di un’azienda decida di brevettare l’invenzione di un dipendente, quest’ultimo venga riconosciuto come autore dell’invenzione ma la titolarità spetti al datore di lavoro.
In caso contrario, il dipendente potrebbe avere il diritto di ricevere un “equo premio”.
Per “equo premio” si intende un compenso che viene riconosciuto al lavoratore di un’impresa per aver inventato una tecnologia brevettabile o anche mantenuta segreta.
Come si determina l’equo premio per il dipendente inventore?
Per determinare l’importo dell’equo premio che spetta al dipendente lavoratore (autore) di un’invenzione si tiene conto dei seguenti aspetti:
• L’importanza dell’invenzione
• L’attività lavorativa svolta dal dipendente e la sua remunerazione
• La misura del contributo offerto dal lavoratore
• La misura del contributo generato dall’impresa
Affinché il lavoratore possa venire riconosciuto autore di un’invenzione, e di conseguenza rivendicarne il diritto morale e il diritto all’equo premio, è necessario che dopo essersi accertato di aver inventato qualcosa di nuovo informi in maniera ufficiale l’azienda e presenti una descrizione tecnica e dettagliata sul frutto della sua attività inventiva.
Che cosa si intende per segreto commerciale?
Il segreto commerciale (anche conosciuto come “segreto industriale” o “segreto aziendale”) è lo strumento utilizzato per protegge le attività intellettuali che riguardano lo sviluppo di prodotti industriali dalla loro eventuale diffusione non autorizzata.
Il Decreto Legislativo n. 63 dell’11 maggio 2018 ha attuato la Direttiva dell’Unione Europea n. 943 del 2016, che ha rafforzato la normativa riguardante il segreto commerciale che prima di allora veniva chiamato con l’appellativo di “informazioni riservate”. Oggi il segreto commerciale rientra nel novero dei diritti di proprietà industriale ed è disciplinato dagli artt. 98 e 99 del Codice di Proprietà Industriale (c.p.i.): il primo ne fornisce una definizione mentre il secondo delimita l’ambito e l’esercizio dei diritti di proprietà industriale legati al segreto commerciale.
Secondo la definizione fornita dall’art. 98 del c.p.i., possono essere soggette al segreto commerciale: “le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, che siano “segrete”, che abbiano “un valore economico” in quanto segrete e che “siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.
Ricapitolando quindi i requisiti affinché le informazioni relativa alle liste clienti, ai metodi di produzione e ai processi aziendali, possano essere soggette al segreto commerciale devono:
• Essere tutelate adeguatamente dal loro titolare o da chi ne detiene il legittimo controllo, rendendo complesso l’accesso a tali informazioni e limitandolo a un numero circoscritto di dipendenti
• Il segreto deve possedere un valore economico
• Non devono essere state diffuse in quanto il loro valore è dato proprio dalla loro segretezza, che rappresenta l’elemento in grado di apportare un vantaggio competitivo all’azienda
Ci sono ambiti nei quali non è possibile applicare le clausole del segreto professionale?
Il segreto commerciale non è applicabile a quelle informazioni che provengono da una scoperta indipendente oppure, entro certi limiti, derivanti dall’analisi di un oggetto che è stato oggetto di scomposizione (in inglese “reverse engineering” finalizzata a produrre un dispositivo che abbia un funzionamento migliore o simili a quello dell’oggetto rinvenuto, oppure con lo scopo di realizzare un altro oggetto che si interfacci con esso).
Altri casi in cui non è possibile applicare il segreto commerciale sono quando questo compromette in qualche modo il diritto di informazione e di espressione, quando è rivelato per fini di interesse pubblico generale (whistleblowing) o per legittimo interesse alla conoscenza da parte di autorità pubbliche per scopi di pubblico interesse.
Perché optare per il segreto commerciale?
Il segreto commerciale permette di proteggere un’invenzione nel tempo, assieme a tutta una serie di informazioni tecnico-industriali e commerciali legate a essa e al know how aziendale, cosa che invece non accadrebbe nel caso in cui l’invenzione ottenga il brevetto.
Tenere segreta un’invenzione che ha tutti i requisiti per essere brevettata è una scelta strategica dell’azienda, la quale non vuole farla conoscere pubblicamente diffondendone dati e informazioni preziose a terzi, che nel caso di un’innovazione di processo potrebbero arrivare a produrre lo stesso prodotto ma con un procedimento differente oppure partire da tale invenzione per avviarne una nuova.
Nel caso in cui un’invenzione non soddisfa tutti i requisiti necessari per essere brevettata, o se mancano le disponibilità finanziarie necessarie alla richiesta di brevetto, quella del segreto commerciale rappresenta invece una scelta obbligata per offrire tutela all’invenzione.
Quali sono le conseguenze per il trasgressore del segreto commerciale a seguito della riforma della direttiva?
L’art. 99 comma 1-bis del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) delinea i confini della violazione del segreto commerciale, specificando che:
“L’acquisizione, l’utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all’art. 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell’acquisizione, dell’utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1.”
La riforma del 2018 introdotta a seguito della Direttiva UE n. 943 dell’8 giugno del 2016 e recepita dal Decreto Legislativo n. 63 dell’11 maggio del 2018, offre ai segreti commerciali sia una tutela civile che penale.
Perciò chiunque sia venuto a conoscenza dei segreti commerciali in maniera legale o abusiva e li rivela ad altri per ottenerne in cambio di un profitto, può incorrere in un procedimento penale, a querela della persona offesa, e ricevere una condanna alla reclusione in carcere fino a 2 anni, aumentata se sono utilizzati strumenti informatici per il fatto di reato.
Come posso vincolare i miei dipendenti al segreto?
Il segreto commerciale permette di proteggere un’invenzione nel tempo, assieme a tutta una serie di informazioni tecnico-industriali e commerciali legate a essa e al know how aziendale, cosa che invece non accadrebbe nel caso in cui l’invenzione ottenga il brevetto.
Tenere segreta un’invenzione che ha tutti i requisiti per essere brevettata è una scelta strategica dell’azienda, la quale non vuole farla conoscere pubblicamente diffondendone dati e informazioni preziose a terzi, che nel caso di un’innovazione di processo potrebbero arrivare a produrre lo stesso prodotto ma con un procedimento differente oppure partire da tale invenzione per avviarne una nuova.
Nel caso in cui un’invenzione non soddisfa tutti i requisiti necessari per essere brevettata, o se mancano le disponibilità finanziarie necessarie alla richiesta di brevetto, quella del segreto commerciale rappresenta invece una scelta obbligata per offrire tutela all’invenzione.
Quali sono le conseguenze per il trasgressore del segreto commerciale a seguito della riforma della direttiva?
L’art. 99 comma 1-bis del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) delinea i confini della violazione del segreto commerciale, specificando che:
“L’acquisizione, l’utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all’art. 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell’acquisizione, dell’utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1.”
La riforma del 2018 introdotta a seguito della Direttiva UE n. 943 dell’8 giugno del 2016 e recepita dal Decreto Legislativo n. 63 dell’11 maggio del 2018, offre ai segreti commerciali sia una tutela civile che penale.
Perciò chiunque sia venuto a conoscenza dei segreti commerciali in maniera legale o abusiva e li rivela ad altri per ottenerne in cambio di un profitto, può incorrere in un procedimento penale, a querela della persona offesa, e ricevere una condanna alla reclusione in carcere fino a 2 anni, aumentata se sono utilizzati strumenti informatici per il fatto di reato.
Ho ideato una confezione innovativa per il mio prodotto, come posso proteggerla?
La confezione di un prodotto (in inglese packaging) serve, oltre che a contenere e a preservare il prodotto al suo interno, anche a presentarlo, a renderlo identificabile e distinguibile per la vendita al pubblico. Per questo è riduttivo riferirsi alla confezione come a un semplice imballaggio, la cui disciplina è prevista dall’art. 218 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/04/2006, bensì è più corretto considerare il packaging come il disegno o la forma del prodotto che può essere oggetto di tutela da parte da parte del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) e, di conseguenza, il suo creatore potrà godere dei diritti di proprietà intellettuale.
La registrazione del disegno o di un modello industriale permette di ottenere una tutela territoriale (design italiano, design comunitario e design internazionale) della durata di 5 anni (rinnovabile a scadenza per un massimo di 25) utile nel caso di controversie per impedirne a terzi la diffusione non autorizzata.
Quali sono i requisiti necessari affinché un packaging possa essere registrato?
Affinché un packaging possa essere tutelato devono sussistere i requisiti di novità, per cui non deve essere un modello uguale già precedentemente diffuso; non essere contrario alla legge e al buon costume (requisito di liceità) e infine deve generare nel suo utilizzatore un’impressione diversa dagli altri disegni industriali appartenenti alla stessa tipologia (carattere individuale o capacità distintiva).
L’art. 31 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) stabilisce che: “possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto”.
Quali caratteristiche deve avere un disegno industriale per essere registrato?
Per disegno industriale, si intende quella disciplina che attribuisce al prodotto una forma e un aspetto migliore con lo scopo di migliorarne sia l’estetica che la sua funzionalità. Il suo titolare può richiederne la tutela del Codice di Proprietà Industriale (c.p.i.) e ottenerne il diritto di esclusiva per 5 anni (rinnovabili fino a un massimo di 4 volte per un totale di 25 anni).
L’art. 31 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) sancisce che:
“possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.”.
Un disegno industriale per poter essere registrato come tale deve possedere i seguenti requisiti:
• Essere nuovo (novità)
• Avere un carattere individuale
• Essere lecito
Inoltre non possono essere tutelate come opere di disegno industriale le caratteristiche del prodotto che sono dettate esclusivamente dalla sua funzione tecnica.
Cosa si intende per novità del disegno industriale?
Per carattere di novità ci si riferisce a uno dei requisiti fondamentali che deve possedere un design per essere registrato come disegno industriale ed essere così tutelato dal Codice di Proprietà Industriale (c.p.i.).
L’art. 32 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.) si esprime in merito fornendo la definizione di novità:
“Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti”.
Contribuisce a conferire novità al design tutto ciò che arricchisce l’estetica del prodotto e che differisce dal design degli altri prodotti precedentemente registrati e divulgati.
Quali altri diritti potrei avere su un disegno industriale?
Il disegno industriale potrebbe essere riconosciuto sotto forma di altri diritti di proprietà industriale e godere così di ulteriore tutela e diritti di sfruttamento. Nel caso esso presenti delle particolari caratteristiche funzionali potrebbe essere protetto dal diritto industriale come modello di utilità e godere della tutela brevettuale; oppure nel caso questo presenti un carattere di per sé creativo ed un valore artistico il suo autore può richiedere la protezione dell’opera sotto la normativa del diritto d’autore e copyright.
Il modello di utilità è contemplato nell’art. 82 del Codice di Proprietà Industriale:
“Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.”
Consiste perciò in una miglioria applicata alla forma del prodotto o di parte di esso, finalizzata ad accrescerne l’efficacia d’uso, seppur manca dell’alto contenuto di inventività che lo distingue dall’invenzione. Per questo motivo la tutela sui modelli di utilità può essere richiesta attraverso una particolare tipologia di brevetto diversa dal brevetto per invenzione industriale ma rilasciato dallo stesso Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e ha una durata di 10 anni dalla data di deposito della domanda, rinnovabile a scadenza.
Il brevetto dei modelli di utilità fornisce al loro titolare il diritto di esclusività e lo autorizza a impedirne la contraffazione, la vendita e qualsiasi altra attività da parte di terze persone finalizzata allo sfruttamento economico senza autorizzazione.
L’iter per il rilascio del brevetto per modello di utilità è più breve rispetto a quello per invenzione, in quanto la domanda viene sottoposta a un solo esame formale per valutarne i requisiti e non prevede la ricerca di novità da parte dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (come invece avviene per le invenzioni). Questi i costi da sostenere: 50 euro per la tassa di deposito online e 120 euro per quello cartaceo, in caso di rinnovo la tassa ammonta a 500 euro.
Si parla invece di diritto d’autore quando la tutela è richiesta per un’opera che sia dotata dei seguenti requisiti:
• Creatività
• Valore artistico
• Originalità
• Novità
• Esteriorità, cioè la possibilità di percepire l’opera
L’art. 2575 del Codice Civile e l’art. 1 della Legge sul Diritto d’Autore, forniscono una definizione delle opere che possono essere tutelate con il diritto d’autore, mentre l’art. 2 riporta un elenco esaustivo della tipologia di opere a cui fare riferimento.
Spesso si fa confusione tra diritto d’autore e copyright utilizzandoli come sinonimi anche se presentano delle sostanziali differenze tra loro: entrambi sono strumenti a tutela delle opere creative, ma il diritto d’autore viene utilizzato a livello nazionale e riconosce al creatore dell’opera sia un diritto di tipo morale (che protegge l’opera fin dal momento in cui è stata realizzata a prescindere se questa verrà pubblicata o meno), che un diritto patrimoniale che gli consente di sfruttare economicamente l’opera. Il copyright invece (di origine anglosassone) offre la sua tutela solo in merito alla parte economica del diritto d’autore e solo a seguito del deposito e della registrazione dell’opera.
I titoli di proprietà industriale scadono?
I titoli di proprietà industriale sono regolamentati in Italia dal Codice di Proprietà industriale (c.p.i.) e possono essere registrati (come i marchi, i disegni e i modelli) oppure brevettabili (nel caso delle invenzioni e dei modelli di utilità) e in entrambi i casi la loro tutela è soggetta a delle scadenze diverse per ognuno di essi: alcuni di loro infatti possono essere rinnovati per un periodo indefinito, altri invece hanno un limite massimo di periodo di tutela.
L’art. 147 del c.p.i. si esprime in merito al deposito delle domande e delle istanze, stabilisce che:
“ Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono determinate le modalità di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all’atto del ricevimento rilasciano l’attestazione dell’avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all’Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.”
Quali sono i termini di scadenza e da cosa dipendono?
• Di seguito è riportata nello specifico la diversa scadenza della tutela prevista per ciascun titolo di proprietà industriale:
• I Marchi sono protetti per una durata di 10 anni e possono essere rinnovati alla scadenza in maniera illimitata (si veda l’art. 159 del c.p.i. in merito alla “domanda di rinnovo di marchio”)
• I Disegni industriali e modelli, la durata della tutela è di 5 anni dalla data di deposito della domanda (per la “domanda di registrazione dei disegni e modelli” si fa riferimento all’art. 167 del c.p.i.) ed è rinnovabile a scadenza fino a un massimo di 4 volte, per un totale di 25 anni
Le Invenzioni possono essere brevettate per 20 anni e alla scadenza possono essere rinnovate
I Modelli d’utilità, a differenza delle invenzioni, vengono brevettate per soli 10 anni, rinnovabili a scadenza
La domanda di brevetto per invenzione o per il modello di utilità è prevista nell’art. 160 del Codice di Proprietà Industriale.
In Italia a chi devo rivolgermi per registrare un titolo di proprietà industriale?
In Italia l’ente che gestisce le registrazioni dei titoli di proprietà industriale principali è l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM (ad esclusione delle indicazioni geografiche per le quali la domanda va invece presentata presso il Ministero delle politiche Agricole Alimentari Forestali e alla Regione di produzione del prodotto per cui si richiede la tutela) che dispone di un apposito servizio online per la trasmissione delle domande, oppure tramite posta ordinaria.
In alternativa, è possibile depositare la richiesta di domanda per un titolo di proprietà industriale anche personalmente presso una delle sedi territoriali delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato. Dopodiché saranno gli uffici delle Camere di Commercio a rilasciare un attestato di avvenuto deposito e ad occuparsi di trasmettere la domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi entro il termine di 10 giorni dalla sua ricezione.
È possibile eseguire una ricerca di disponibilità per accertarmi l’assenza di un marchio che vorrei registrare?
Si, prima di impiegare risorse in termini di denaro e di tempo per depositare una domanda di registrazione di un marchio è consigliabile (non obbligatorio) eseguire una ricerca di anteriorità finalizzata a determinare l’esistenza o meno di un marchio simile a quello che si intende registrare e se questo è stato già validamente registrato da altri.
Questo tipo di analisi prende il nome di “ricerca di anteriorità” e può essere svolta secondo una delle seguenti modalità:
1. In maniera autonoma, consultando diversi database ad esempio attraverso la piattaforma gratuita TMVIEW (https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview ) oppure attraverso una delle banche dati messe a disposizione online da quasi ogni Paese: per i marchi che si vogliono registrare in Italia l’UIBM, quelli invece in Europa l’EUIPO e infine a livello internazionale l’OMPI.
2. Usufruendo del “servizio di prima assistenza di anteriorità” offerto via e-mail dalla Camera di Commercio (gratuito per i marchi con validità territoriale in Italia mentre è a pagamento per quelli validi all’estero).
3. Affidandosi a un consulente esperto nella proprietà intellettuale.