Quando si inventa qualcosa di nuovo non è obbligatorio depositare la domanda di brevetto, ma è consigliabile procedere se si desidera ottenerne il diritto esclusivo e, quindi, evitare il rischio che qualcun altro o la copi senza aver chiesto alcun consenso o la brevetti prima e abbia, così, il diritto di poterla vendere o cederne i diritti a terzi.
Brevettare un’invenzione consente perciò al titolare di acquisire il diritto di utilizzare in esclusiva l’invenzione; tale diritto ha una durata di 20 anni decorrenti dalla data di deposito della domanda di brevetto.
Affinché un’invenzione venga brevettata è necessario che presenti i seguenti requisiti: i) novità; ii) attività inventiva; iii) brevettabilità; iv) liceità (ossia assenza di ragioni di contrarietà alla legge o al buon costume).
Tra le invenzioni che, per propria natura, non possono essere oggetto di brevetto figurano:
- i) procedimenti essenziali biologici;
- ii) razze di animali;
- iii) metodi matematici;
- iv) teorie scientifiche;
- v) metodologie dei trattamenti chirurgici;
- vi) diagnosi su persone e animali;
- vii) scoperte;
- viii) programmi per elaboratori;
- ix) metodi e principi riguardanti le attività intellettuali;
- x) presentazioni di informazioni.