Abbigliamento, Tribunale UE stabilisce segno da non utilizzare come marchio di posizione

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Lo scorso 9 luglio il Tribunale dell’Unione Europea ha emesso la propria decisione in una molteplicità di cause congiunte relative alla registrabilità – o meno – del segno

su capi di abbigliamento. Il 18 maggio 2022, la società tedesca sprd.net AG aveva depositato dinanzi all’Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea tre domande di marchio tramite le quali si richiedeva la tutela del segno

come marchio di posizione: la domanda n. 018705040 ne prevedeva la riproduzione sul lato frontale sinistro di una maglietta, la domanda n. 018705044 sull’etichetta inserita all’interno del colletto del medesimo prodotto e la domanda n. 018705046 lo indicava sul colletto esterno nel lato posteriore.

Con decisioni datate 26 giugno 2023, i competenti Esaminatori avevano negato la registrazione delle domande e queste decisioni erano state confermate dalla Commissione dei Ricorsi in data 15 aprile 2024. La società ha, quindi, proposto la questione dinanzi al Tribunale del Lussemburgo che ha emesso le proprie sentenze nei casi T-304/23, T-305/24 e T-306/24, di fatto confermando la posizione dell’Ufficio.

Infatti, il Tribunale ha ritenuto che, contrariamente a quanto suggerito dall’appellante, la Commissione dei Ricorsi avesse considerato, ai fini della propria decisione, sia l’effettivo posizionamento del marchio di posizione oggetto delle domande, sia la prassi propria del settore coinvolto nel caso di specie in relazione alla posizione del marchio.

La titolare delle domande sosteneva che un segno apposto in un luogo specifico sul quale, nel settore interessato, è consuetudine apporre segni che indicano l’origine dei prodotti in questione è sempre distintivo; tuttavia, nella prospettiva del Tribunale, l’Ufficio può ancorare la propria decisione anche a fatti notori o conoscibili tramite fonti accessibili al pubblico, e, nel caso di specie, si ritiene risaputo che, nelle posizioni indicate dal titolare delle domande, nel contesto di un indumento, vengono apposti non solo segni con carattere distintivo, ma anche un’ampia varietà di segni o slogan pubblicitari non distintivi. Di conseguenza, il titolare non ha assolto l’onere della prova a proprio carico e, quindi, il rigetto delle domande deve essere confermato.

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