Chiariti i requisiti dell’uso effettivo del marchio: la registrazione di K-Way sopravvive solo per le borse della spesa in classe 18.
Con la decisione del 25 giugno 2025, la sesta sezione del Tribunale dell’Unione Europea ha annullato parzialmente la decisione resa in data 11 luglio 2023 dalla Commissione dei Ricorsi EUIPO nel procedimento R 1748/2023-2. La vicenda aveva avuto origine addirittura nel 2019, quando il Sig. Adorno Gubbini aveva depositato azione di decadenza per non-uso nei confronti di tutti i prodotti rivendicati nelle classi 1, 25 e 26 dalla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 3971561 di titolarità di K-Way S.p.A. per il segno figurativo:

Con particolare riferimento all’argomentazione della società ricorrente (ossia K-Way S.p.A.), secondo cui l’Ufficio avrebbe omesso di appurare la sussistenza, o meno, di un collegamento fra l’insegna e i prodotti venduti all’interno dei negozi monomarca, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente utilizza più marchi per identificare i prodotti commercializzati e, sulla base di tale circostanza, è possibile che il consumatore non percepisca un nesso tra l’uso del marchio rappresentato sull’insegna dei negozi ed i prodotti, commercializzati in tali negozi, sui quali il marchio non viene apposto.
Infatti, l’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato da probabilità o da presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un’utilizzazione effettiva e sufficiente del marchio nel mercato interessato. Conseguentemente, il Tribunale ha deciso che la registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 3971561 deve conservare la propria validità, rispetto alla decisione della Commissione dei Ricorsi, soltanto per il prodotto “borse della spesa” in classe 18.