Il Tribunale della Proprietà Intellettuale di Taiwan rigetta l’istanza di Lacoste contro un marchio birrario: assente il rischio di confusione e diluizione.
Una recente decisione dell’Ufficio per la Proprietà Intellettuale di Taiwan (TIPO) ha definito una disputa nata tra la casa di moda francese Lacoste, titolare, tra gli altri, del celebre marchio figurativo raffigurante un coccodrillo, e una birreria artigianale thailandese che utilizza un’immagine di tale animale per identificare sul mercato i propri prodotti.
Lacoste ha proposto istanza di annullamento nei confronti della registrazione di marchio di titolarità della birreria Full Moon Brewworks Co. Ltd, concessa nel gennaio 2024 per i segni figurativi di un coccodrillo e di una figura di donna, accompagnati dall’elemento denominativo “Cha Lan Wan Pale Ale”:

Secondo il colosso francese, tale marchio sarebbe stato idoneo a ingenerare confusione nel pubblico di riferimento e, al contempo che esso determinasse la diluizione della distintività del coccodrillo di propria titolarità, sfruttando parassitariamente la sua notorietà.
L’Ufficio per la Proprietà Intellettuale taiwanese, tuttavia, ha respinto la domanda di annullamento presentata da Lacoste, affermando, in primis, che la notorietà di Lacoste è stata accertata esclusivamente in relazione al settore dell’abbigliamento. Inoltre, l’Ufficio ha indicato che, al netto della presenza del coccodrillo, le similarità fra i marchi non sono idonee a determinare un rischio di confusione nel consumatore di riferimento. Infine, né la diluizione della distintività né il danno reputazionale sarebbero stati adeguatamente provati da Lacoste con riguardo al settore merceologico di pertinenza, quello della vendita della bevanda alcolica birra.
La pronuncia chiarisce, così, che la notorietà di un marchio non può fungere da green light per ogni iniziativa che il suo titolare intenda perseguire, soprattutto laddove detta rilevanza non risulti dimostrata nel mercato e nella giurisdizione di riferimento.