Charlotte Tilbury, l’EUIPO nega la distintività del marchio geometrico

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Charlotte Tilbury Beauty Ltd., nota società britannica che – nel giro di poco più di un decennio – ha stabilmente consolidato il proprio posizionamento tra le imprese capofila nel settore della cosmesi su scala globale, nel 2024 ha rinnovato il partenariato strategico con il gruppo spagnolo Puig. 

Charlotte Tilbury Beauty contribuisce, infatti, a rimpinguare sensibilmente i ricavi netti di Puig (che, limitatamente alla sola prima metà del 2025, si aggirano attorno ai 2,3 miliardi di euro). Charlotte Tilbury Beauty aveva depositato domanda di marchio dell’Unione Europea n. 019172020 (figurativo) in classe 3.

Nell’aprile 2025 il competente Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) aveva emesso provvedimento di rigetto ai sensi dell’Articolo 7, primo paragrafo, lettera b) del Regolamento UE 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione Europea, in quanto il marchio in parola era stato reputato radicalmente carente del requisito di distintività giacché “figure geometriche semplici quali cerchi, linee, rettangoli o pentagoni comuni (o una combinazione di questi) non sono in grado di trasmettere alcun messaggio che possa essere ricordato dai consumatori e, di conseguenza, non saranno da essi percepite come un marchio”.

Il segno, che non incorpora alcun elemento denominativo, era stato, altresì, qualificato dal competente Ufficio come “banale” e meramente ornamentale. Le repliche depositate dalla richiedente si sono essenzialmente fondate sulla definizione del segno non già quale “forma geometrica semplice”, bensì quale “forma a diamante, detta anche rombo o quadrilatero, divisa in due da una linea che parte dall’estremità inferiore del diamante e lo attraversa, lasciando un segmento più lungo che sporge dalla parte superiore del diamante”, che “può essere considerata originale” e suscettibile di imprimersi nella memoria del consumatore di riferimento, in ragione dell’effetto visivo “insolito e sorprendente”.

La richiedente ha, inoltre, sostenuto che il segno rimandasse al concetto di “quiet luxury”, ovverosia di lusso discreto e di raffinatezza sottile. L’EUIPO ha, tuttavia, confermato l’apprezzamento precedentemente formulato in ordine alla carenza di distintività del segno richiesto (carenza di distintività che assurge ad impedimento assoluto alla registrazione di marchio), e ciò in ragione della sua inidoneità a veicolare un messaggio di origine imprenditoriale.

Del pari, i precedenti giurisprudenziali allegati da Charlotte Tilbury Beauty a supporto della distintività del segno richiesto afferiscono, come osservato dall’EUIPO, a settori merceologici dissimili rispetto a quello rilevante ai fini della decisione in commento e, pertanto, non suscettibili di comparazioni od assimilazioni di sorta. L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha, pertanto, rigettato la domanda di marchio dell’Unione Europea n. 019172020.

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