Sono tutelate dal diritto d’autore le opere dotate di carattere creativo e di una forma espressiva attraverso cui possano essere percepite dal pubblico.
Il requisito della creatività dell’opera può essere inteso come l’unione di originalità, derivante dalle personali abilità umane dell’autore, e novità, costituita dagli elementi distintivi in grado di distinguere l’opera dalle altre.
L’art. 1 della Legge n. 633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore) fornisce una definizione esaustiva delle opere suscettibili di tutela per tramite del diritto d’autore: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.”
L’art. 2 della Legge suddetta, invece, fornisce un’elencazione esemplificativa delle opere sopra citate, all’interno della quale compaiono:
- i) opere in forma scritta oppure orale di tipo letterario (quali libri, novelle, poesie, articoli di giornale), drammatico, didattico, religioso e scientifico;
- ii) composizioni e opere musicali (anche se non necessariamente inclusive di parole), opere drammatico-musicali, variazioni musicali costituenti opera originale;
- iii) opere dell’arte figurativa e pantomimiche (ossia azioni sceniche mute);
- iv) opere realizzate attraverso scultura, pittura, disegno, incisione, arti figurative e scenografia;
- v) opere fotografiche o similari;
- vi) opere e disegni dell’architettura;
- vii) programmi televisivi, film (muti e sonori);
- viii) programmi di elaborazione per il computer (software) esclusi i principi alla base degli stessi;
- ix) opere di disegno industriale con carattere creativo o con valore artistico;
- x) banche dati quali raccolte di dati, opere o altri elementi.