Ci si riferisce ai diritti di natura patrimoniale (ossia che prevedono un compenso economico per il proprio utilizzo) derivanti dallo sfruttamento dell’opera e riconosciuti dalla legge non al creatore dell’opera, bensì a terzi soggetti comunque collegati allo stesso. La normativa di riferimento è il Titolo II della Legge sul Diritto d’autore (artt. 72 – 102).
I diritti connessi al diritto d’autore a loro volta si distinguono in diritti strettamente connessi e diritti concettualmente affini al diritto d’autore, quest’ultimi riferiti alle opere considerate come dotate di un livello inferiore di creatività, ossia documentari, fotografie, corrispondenze epistolari, ritratti, bozzetti di scene teatrali, progetti d’ingegneria, audiovisivi sportivi e banche dati.
Questi diritti hanno una durata di 50 anni dalla prima esecuzione, recitazione o fissazione dell’opera. Nel caso dei fonogrammi, la finestra temporale è estesa a 70 anni dalla prima pubblicazione dell’opera, che deve avvenire entro 50 anni dalla fissazione del fonogramma.
I titolari e beneficiari dei diritti connessi al diritto d’autore sono coloro che permettono al pubblico di fruire dell’opera, tra cui: i) artisti, interpreti ed esecutori (considerati mediatori che si pongono tra l’artista e il pubblico, in taluni casi possono essere titolari anche dei diritti morali connessi al diritto d’autore); ii) produttori di supporti fonografici (coloro che hanno la responsabilità di fissare i suoni provenienti da un’esecuzione o un’interpretazione); iii) produttori di opere cinematografiche o audiovisive (a cui spetta la riproduzione, il noleggio e la distribuzione del fonogramma), iv) emittenti radiofoniche e televisive.
La tutela dei diritti connessi al diritto d’autore viene svolta da alcune società di gestione collettiva composte, di solito, da artisti e discografici.