EUIPO riconosce la notorietà del marchio “Max&Co”: la decisione della Divisione di Opposizione

max&co

Il giudizio reso dalla Divisione di Opposizione dell’EUIPO nell’ambito del procedimento pendente avanti a sé e radicato nel 2024 da Max Mara Fashion Group S.r.l., titolare del marchio anteriore “Max&Co” per prodotti di vestiario e di pelletteria nelle classi 18 e 25, ha fornito lumi sull’incidenza della notorietà del marchio, idonea a trascendere i limiti di similarità e affinità merceologica. L’iniziativa dell’opponente ha interessato la domanda di marchio dell’Unione Europea n. 018986101

per i servizi di trasporto in classe 39 e si è imperniata, tra l’altro, sull’asserzione di notorietà del segno anteriore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8, paragrafo 5, RMUE (comprovata mediante il deposito di varia documentazione: estratti di riviste di settore, affidavit sui volumi di fatturato, sulle spese pubblicitarie e sul numero di punti vendita monobrand, etc.).

All’esito dell’esame della documentazione a sostegno, l’EUIPO ha reputato che il segno anteriore godesse di notorietà sul territorio italiano, quantomeno con riguardo agli articoli di abbigliamento. La Divisione di Opposizione dell’EUIPO ha, poi, reputato il segno contestato altamente simile a quello a nome dell’opponente – dotato, quest’ultimo, di carattere distintivo normale – alla luce della comunanza dell’elemento denominativo “Max & Co”.

Sul piano della (non) affinità merceologica, inoltre, la Divisione ha osservato come “i servizi di trasporto possano, in astratto, riguardare qualsiasi tipo di categoria merceologica, inclusi prodotti nel settore dell’abbigliamento”, ravvisando, pertanto, rilevanti elementi di contatto ai sensi dell’articolo 8(5) RMUE: “in particolare, nel trovarsi di fronte ad un vettore che utilizza il segno “MAX & CO” essi [n.d.r. i consumatori interessati] potrebbero essere portati a pensare di essere di fronte ai servizi di spedizione e trasporto offerti dal noto produttore di vestiti, o in maniera più generica, che la merce trasportata provenga da tale impresa”.

L’EUIPO ha, infine, rilevato che sussistesse il concreto rischio che “il marchio contestato potesse trarre indebito profitto dalla reputazione del marchio dell’opponente, suggerendo una sua specializzazione nel trasporto di merci legate al settore della moda e inducendo, così, il consumatore a ritenere che l’opponente incarni quegli standard di attenzione e precisione propri della movimentazione di tali prodotti senza che la richiedente debba costruirsi una reputazione commerciale in tal senso”, denunciando, così, un certo parassitismo.

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