Getty Images v. Stability AI 

Getty Images v. Stability AI è diventata (soltanto) una questione di marchi - Marchi e Disegni UE

È diventata (soltanto) una questione di marchi 

Nell’insieme degli aggiornamenti che, nell’ultima settimana, sono emersi nel contesto di molte delle controversie attualmente pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie in tema di Intelligenza Artificiale e diritti di proprietà intellettuale, è possibile che una sia passata inosservata. Si tratta della scelta, da parte di Getty Images, di rinunciare alle proprie allegazioni in tema di violazione di copyright nella causa proposta dinanzi alla High Court britannica nei confronti di Stability AI. Al fine di comprendere al meglio le ragioni di una scelta che ha stupito molti, ma che, secondo gli esperti, pare poter essere condivisa, occorre tornare alle origini della vicenda.

Getty Images, il più celebre archivio di materiale fotografico al mondo, ha proposto, nel gennaio 2023, un’azione legale nei confronti di Stability AI Ltd, startup britannica fondata nel 2019, in relazione al sistema di Intelligenza Artificiale dalla stessa sviluppato, chiamato Stable Diffusion. La disputa è stata, nel mese successivo, duplicata con un’azione legale proposta da Getty Images (US), Inc. nei confronti di Stability AI, Inc. dinanzi ad una corte distrettuale del Delaware. Le richieste avanzate dagli attori erano numerose e distinte. In primis, la violazione di diritti d’autore e diritti di proprietà intellettuale sui database della società Getty Images dovuti al presunto utilizzo, da parte di Stable Diffusion, di più di dieci milioni di contenuti ai fini di allenamento del modello, il cui scopo è restituire immagini sulla base delle indicazioni (cosiddetti “prompt”) forniti dall’utente. La violazione dei diritti d’autore, inoltre, era sostenuta anche con riferimento ai risultati, ossia relativamente alla circostanza per cui alcune delle immagini prodotte dal sistema di Intelligenza Artificiale presentavano notevoli elementi di similarità con le immagini dei fotografi tutelate nell’archivio Getty. 

Sono proprio quelle appena ricordate le richieste a cui i legali di Getty Images hanno scelto di rinunciare. Pare che tale decisione sia maturata per ragioni principalmente procedurali, in particolare tenendo in considerazione che l’argomento più forte a sostegno della posizione di Stability AI su questi temi fosse il fatto che le attività contestate fossero state condotte al di fuori della giurisdizione britannica. Tale strategia difensiva, di natura – appunto – procedurale, era già stata utilizzata nel contesto della mozione, proposta dalla convenuta, volta a richiedere l’archiviazione dell’azione prima dell’inizio della fase orale del processo. La Corte aveva rigettato tale richiesta, affermando che, sebbene gli elementi a disposizione potessero far presumere che la posizione di Stability AI rispecchiasse la realtà dei fatti – ossia che nessuna delle attività legate al training del sistema fosse stata condotta nel Regno Unito – occorreva, comunque, fornire a Getty la possibilità di confutare tale presunzione nel corso del processo. In particolare, la Corte aveva sottolineato che alcune evidenze, eventualmente da approfondire nel corso della discovery, avrebbero potuto condurre ad un allontanamento dalla posizione della convenuta.

Sulla base di quanto dichiarato alla stampa dai legali di Getty, pare che sia stata l’assenza di una struttura probatoria solida e – in particolare – di testimoni autorevoli a condurre alla rinuncia non soltanto alle istanze basate sul diritto d’autore, ma anche a quelle relative ai diritti sui database, poiché strettamente collegate alle prime. In un’ottica di contemperamento fra rischi e possibili risultati ottenibili, pare che l’attrice abbia scelto la via della cautela. Infatti, nel caso in cui la Corte avesse ritenuto che le attività contestate alla convenuta fossero estranee al territorio in cui è valido il Copyright, Designs and Patents Act datato 1988, anche la prova, da parte di Getty, della reale esistenza delle violazioni lamentate non sarebbe, comunque, stata sufficiente ad ottenere una decisione favorevole. Inoltre, pare che la convenuta, nel corso dei mesi, abbia implementato alcuni sistemi atti a bloccare le attività che hanno dato origine alle violazioni contestate, con la conseguenza che le istanze di inibitoria sono state – in sostanza – accolte o sono rimaste prive di scopo.

Il processo resta, tuttavia, in itinere per quanto riguarda le ulteriori allegazioni di Getty. Infatti, l’attrice lamenta anche una violazione secondaria di diritti d’autore, tenuto in considerazione che la convenuta avrebbe introdotto illecitamente le opere tutelate da copyright nel Regno Unito. In aggiunta a ciò, resta attiva la richiesta relativa alla violazione di marchio e ai cosiddetti “diritti di passing-off”. Con quest’ultima locuzione si intende, in sostanza, il fatto di proporre al pubblico un prodotto o un servizio in grado di ingannare il consumatore di riferimento rispetto alla propria origine. Si tratta, nei sistemi di common law, di un istituto molto vicino a quello della concorrenza sleale, così come codificato negli ordinamenti di diritto civile.

Nel caso di specie, tali basi giuridiche non devono essere sottovalutate, tenendo in considerazione quanto sottoposto dall’attrice all’attenzione della Corte. Infatti, dai materiali documentali presentati da Getty, parrebbe emergere che le immagini risultanti dall’attività del sistema Stable Diffusion sui prompt forniti rechino, in alcuni casi, il watermark che compare abitualmente nelle immagini appartenenti all’archivio Getty. All’affermazione di Getty secondo cui il watermark sarebbe apparso non soltanto a seguito dei prompt dalla stessa indicati, ma anche nel contesto di attività di utenti terzi, Stability contrapponeva due argomentazioni. Secondo la prima, l’attrice avrebbe richiesto specificamente a Stable Diffusion di generare immagini inclusive del proprio watermark, il quale, invece, non comparirebbe nelle immagini generate su prompt di utenti esterni alla disputa. Inoltre, nella seconda argomentazione, Stability sostiene di non poter controllare l’inserimento, nelle immagini prodotte da Stable Diffusion, di segni simili o identici a marchi di terzi, aggiungendo che l’utente, verificata la presenza di tali segni all’interno delle immagini generate, non potrebbe, comunque, in alcun modo pensare che gli stessi siano riconducibili a Stability. 

Dal momento che l’attenzione degli esperti si è sempre concentrata sulle questioni relative ai diritti d’autore, vi sarà ancora ampio spazio, nel corso del processo, per approfondire le argomentazioni delle parti sulle richieste che, attualmente, sono parte del processo stesso. È, però, ora chiaro che le speranze riposte da molti nel fatto che la corte fornisca direzioni di azione per la tutela dei diritti degli autori nell’era dell’Intelligenza Artificiale verranno ampiamente disattese. Tuttavia, è altresì da tenere in considerazione che anche l’analisi della sopravvivenza e dell’adattamento di diritti tradizionali come quelli di marchio all’età dei sistemi di Intelligenza Artificiale generativa non può essere un argomento da non esaminare compiutamente. Anzi, lo stesso merita certamente, per una tutela più completa dei diritti dei titolari, un giusto tempo di esame ed un’efficace strategia di implementazione.

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