Lo scorso 2 aprile 2025 il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato sul caso T-442/23, il quale ha visto contrapposti la società italiana Giuliani SpA e l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO). La disputa ha avuto origine in un’azione di invalidazione presentata dall’azienda italiana nei confronti di una registrazione di marchio dell’Unione Europea per il segno , considerata dall’attrice in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), g), h) e i) del Regolamento Marchi dell’Unione Europea (Regolamento (UE) 2017/1001). La Divisione Annullamento dell’EUIPO ha accolto la richiesta di invalidazione e la Quinta Commissione di Ricorso ha, successivamente, confermato la decisione. Dopo un primo passaggio davanti al Tribunale, nel caso T-486/20, la disputa è tornata alla Prima Commissione di Ricorso dell’EUIPO, che ha ribaltato la decisione e respinto la domanda di invalidità, motivo per cui Giuliani SpA ha riportato il caso davanti al Tribunale del Lussemburgo.
In una decisione lunga e complessa, la Corte ha ricordato, in primis, che, secondo la giurisprudenza, l’unica data rilevante ai fini dell’esame di una domanda di dichiarazione di nullità è quella del deposito della domanda di marchio contestata e, dunque, gli elementi successivi alla data della domanda di marchio possono essere presi in considerazione solo se riguardano la situazione esistente a tale data. Applicando tale principio al caso di specie, il Tribunale ha rilevato che l’elenco dei prodotti tutelati dal marchio contestato non conteneva alcuna indicazione sull’origine geografica: non era, quindi, escluso che i prodotti in questione fossero fabbricati in Svizzera, cosicché il marchio contestato poteva coprire prodotti originari della Svizzera. Pertanto, nel caso di specie, alla data rilevante, non sussisteva alcuna contraddizione tra le informazioni che il marchio contestato poteva veicolare e i prodotti designati, di modo che era escluso che, a tale data, tale marchio potesse essere considerato come ingannevole per il pubblico dei consumatori.