Il marchio “Venere” è descrittivo per i prodotti a base di riso e per i suoi derivati

Con sentenza del 3 settembre 2025 (causa T-410/24) il Tribunale dell’Unione Europea ha dichiarato la nullità del marchio denominativo “Venere” per numerosi prodotti a base di riso e per i suoi derivati.

Riso Gallo S.p.A. aveva adito la Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO per veder pronunciata declaratoria di nullità del marchio dell’Unione Europea “Venere”, depositato da una Società concorrente, ottenendo, in parziale accoglimento dell’azione, l’accertamento della nullità del segno per una serie di prodotti (tra cui riso, farina di riso, riso sbramato, riso trattato, spuntini a base di riso, torte di riso, etc.).

La Società concorrente ha impugnato la decisione avanti al Tribunale dell’Unione Europea. Il Tribunale, respingendone il ricorso, ha ricordato che, nella decisione impugnata, l’EUIPO ha statuito, in sostanza, che il termine “venere” designasse una varietà di riso nero, per cui il marchio contestato era descrittivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, rispetto all’insieme dei prodotti indicati al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato.

L’EUIPO e la Riso Gallo S.p.A. hanno confutato le argomentazioni della ricorrente, imperniate tanto sulla pretesa “fantasiosità” (i.e. distintività) della parola “venere”, quanto sull’entità degli investimenti effettuati su tale marchio, utilizzato, secondo la ricorrente, proprio in funzione distintiva (sarebbero stati prodotti, in questo senso, annunci pubblicitari del quotidiano Corriere della Sera e della rivista Cucina Moderna).

Secondo il Tribunale dell’Unione Europea risulta che il termine “venere” sia utilizzato per designare, appunto, un ingrediente, dimostrando così che il pubblico di riferimento percepirà tale termine come indicativo di una varietà specifica di riso nero, indipendentemente dalla sua origine commerciale.

Infatti, atteso che, ai fini dell’esame del carattere descrittivo del marchio contestato, occorre prendere in considerazione l’insieme dei significati potenziali generalmente noti al pubblico di riferimento e non solo, invece, un eventuale significato principale, l’argomentazione addotta dalla ricorrente in ordine alla fantasiosità del segno, secondo cui le definizioni del termine “venere” si riferiscono principalmente all’antica divinità italica e romana, all’astronomia, all’astrologia, alla mitologia, all’anatomia e all’arte, è irrilevante.

Secondo il Giudice europeo, la Commissione dei Riscorsi dell’EUIPO ha, dunque, correttamente ritenuto che il termine “venere” fosse descrittivo per l’insieme dei prodotti di cui è causa.

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