Accolto il ricorso della BVG: il Tribunale UE riconosce validità al marchio sonoro respinto dall’EUIPO.
Lo scorso 10 settembre, il Tribunale dell’Unione Europea, nel contesto del procedimento T-288/24, ha annullato la pronuncia dell’Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO) con la quale veniva rifiutata la registrazione di un marchio sonoro alla tedesca Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Società per il trasporto pubblico a Berlino.
Nel marzo 2023, la Berliner Verkehrsbetriebe aveva presentato domanda di marchio dell’Unione Europea oggetto di provvedimento di rifiuto emesso nell’ottobre dello stesso anno sulla base dell’assenza di distintività, come previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento Marchi dell’Unione Europea (Regolamento (UE) 2017/1001).
La Commissione dei Ricorsi, adita dalla titolare, non avrebbe, secondo la prospettiva del Tribunale, adeguatamente valorizzato il carattere distintivo del “jingle”, costituito da una brevissima sequenza sonora – della durata di soli due secondi – composta da quattro suoni succedentisi e percettibili come distinti. Secondo la Commissione, infatti, la brevità e la scarsa “pregnanza” del marchio sarebbero tali da non consentire al pubblico dei consumatori di riconoscere l’origine commerciale dei servizi di riferimento.
Al contrario, il Tribunale ha statuito che un suono, ancorché breve e semplice, può avere carattere distintivo, quale indicatore della provenienza imprenditoriale dei servizi. Il Tribunale ha, inoltre, osservato che la composizione del pattern sonoro non è determinata da esigenze meramente tecnico-funzionali, che essa non presenta alcun collegamento diretto coi servizi di trasporto contrassegnati e che, dunque, è idonea a imprimersi nella memoria del consumatore.