Indicazioni Geografiche dei prodotti non agricoli

mani di artigiano che lavora il legno con logo Marchi e Disegni Ue

Dal 1° dicembre le Indicazioni Geografiche (IG) per prodotti non agricoli sono realtà anche in Italia 

Il nuovo Regolamento UE sulle Indicazioni Geografiche estende la tutela anche ai prodotti artigianali e industriali, aprendo scenari inediti per il Made in Italy. L’Italia si adegua con il decreto attuativo che affida all’UIBM la gestione delle domande e definisce requisiti, procedure e tutele per la registrazione delle nuove IGP non agroalimentari.

Il Regolamento per le Indicazioni Geografiche (IG) per prodotti non agricoli

Negli ultimi giorni di novembre è stato approvato il decreto mancante nel percorso di attuazione del Regolamento 2023/2411 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i Regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753. Tale Regolamento si unisce, dunque, al Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il Regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrambi i Regolamenti sopra citati (i.e. il 2023/2411 e il 2024/1143), testi di natura legislativa espressione delle linee normative dell’Unione Europea direttamente applicabili negli Stati membri dal giorno di entrata in vigore, segnano una nuova stagione di grande rilevanza per le Indicazioni Geografiche nel territorio eurounitario. In particolare, il Regolamento n. 2023/2411, il primo ad essere approvato ma il secondo ad entrare in vigore, conduce ad un’assoluta novità nel panorama di riferimento. Prima di esso, infatti, il concetto di Indicazione Geografica era destinato a riguardare soltanto prodotti del settore agroalimentare, mentre ora, ovviamente a seguito della verifica dei relativi requisiti, l’accesso a tale forma di tutela è previsto anche per i prodotti di natura artigianale e industriale.  

Logo indicazione geografica tipica

La procedura per le Indicazioni Geografiche (IG) per prodotti non agricoli italiane

Secondo quanto affermato da Palazzo Chigi lo scorso 20 novembre, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, ha approvato, in esame preliminare, il decreto previsto dall’articolo 25 della legge di delegazione europea 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel giugno 2025.

Gli obiettivi dichiarati di tale decreto sono molteplici. In primis, l’individuazione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi come Ufficio competente per la gestione della fase nazionale di registrazione delle IGP, nonché per il controllo, la verifica ed il monitoraggio dell’applicazione del Regolamento. Oltre a ciò, il testo del decreto dovrebbe contenere la disciplina del regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione del Regolamento, con la conseguente definizione di tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Infine, è stata resa nota la procedura di registrazione delle IGP attraverso la procedura amministrativa già in essere per i diritti di proprietà industriale a livello nazionale.

Occorrerà attendere qualche tempo per verificare se, effettivamente, tale procedura sia in grado di riflettere le richieste di efficienza e rapidità relative alla presentazione e all’esame delle domande italiane di indicazioni geografiche.

I requisiti per le Indicazioni Geografiche (IG) per prodotti non agricoli

Secondo l’articolo 4 del Regolamento UE, la definizione di prodotti artigianali e industriali ricomprende prodotti sia realizzati interamente a mano, con l’ausilio di strumenti manuali o digitali, mediante mezzi meccanici o comunque, con un contributo manuale che costituisca una componente rilevante del prodotto finito, sia realizzati in modo standardizzato, compresa la produzione in serie e mediante l’uso di macchine.

Inoltre, in forza dell’articolo 6 del medesimo Regolamento, affinché il nome di un prodotto rientrante nella definizione di cui sopra sia idoneo ad ottenere la tutela come indicazione geografica, occorre che esso presenti, in maniera cumulativa, tre requisiti:

  • il prodotto deve essere originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;
  • la qualità, la reputazione o altra caratteristica del prodotto devono essere essenzialmente attribuibili all’origine geografica del prodotto stesso;
  • almeno una delle fasi di produzione deve avere luogo nella zona geografica delimitata. 

La presentazione della domanda per le Indicazioni Geografiche (IG) per prodotti non agricoli italiane

La domanda dovrà essere depositata esclusivamente tramite il portale di deposito online dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), disponibile al link https://servizionline.uibm.gov.it/. Una volta attenuto l’accesso tramite SPID, CIE o CNS occorrerà selezionare, tra i servizi, la voce “Domande & Istanze” all’interno della sezione “Deposita”. Comparirà, dunque, una schermata, nell’ambito della quale, in primis, occorrerà selezionare la qualifica, nonché scegliere di depositare una domanda di “Indicazione Geografica Protetta”.

Nella schermata successiva, vi sarà spazio per indicare il “nome proposto per la registrazione” e gli Stati membri UE o i Paesi terzi, oltre all’Italia, in cui si ritiene di formulare richiesta di tutela. Successivamente, occorre compilare la sezione dedicata alla descrizione del prodotto, con l’indicazione del settore (scelta alternativa fra artigianale e industriale) e della classifica (una sola scelta fra articoli di abbigliamento, attrezzi, ferro o metalli in generale, gioielli, mobili, pietre e minerali, posate, prodotti in ceramica, vetro e cristallo, altri prodotti tessili o altro). Sarà, poi, necessario fornire tutte le indicazioni atte a rientrare nel Documento Unico, ossia:

  • tipo di prodotto;
  • descrizione del prodotto, nella quale occorre mettere in risalto le specificità, tramite unità di misura e termini di confronto comuni o tecnici;
  • eventuali ostacoli o condizioni relativi alle materie prime;
  • dettaglio di ciascun passaggio delle fasi di produzione suddivise per area geografica;
  • eventuali restrizioni e giustificazioni relative al confezionamento;
  • eventuali restrizioni e motivazioni concernenti l’etichettatura;
  • una mappa tramite cui definire in maniera concisa la zona geografica;
  • la segnalazione del fatto che il legame con la citata zona geografica sia da ascrivere a qualità, reputazione o altre caratteristiche, insieme alla motivazione della scelta della specifica opzione;
  • la volontà di avvalersi, o meno, della tutela prevista dall’articolo 70, paragrafo 2 del Regolamento per i nomi giuridicamente protetti o acquisiti con l’uso;
  • le limitazioni e le misure transitorie proposte.

Le informazioni di cui sopra, oltre al Documento Unico, andranno a completare le informazioni previste dall’articolo 9 del Regolamento relativo al Disciplinare di Produzione e dall’articolo 11 della citata fonte normativa concernente la documentazione di accompagnamento della domanda, tutte da fornire quali allegati firmati con firma digitale. Al termine della procedura, sarà richiesta l’indicazione dell’identificativo di una marca da bollo di valore pari ad Euro 16,00.

È essenziale, tuttavia, ricordare che, mentre l’UIBM sarà in grado, immediatamente, di verificare l’ammissibilità formale delle domande, valutandone ricevibilità e completezza, ai fini della conduzione dell’esame di merito occorrerà, invece, attendere l’entrata in vigore del decreto legislativo appena approvato, circostanza che dovrebbe, salvo ritardi, verificarsi nei primi mesi del 2026.

Le indicazioni geografiche registrate sono tutelate nei confronti di una molteplicità di attività:

  • qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto per prodotti non oggetto di registrazione, qualora tali ultimi prodotti siano paragonabili ai prodotti oggetto di registrazione o l’uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione dell’indicazione geografica protetta;
  • qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione dell’indicazione geografica, anche se la vera origine dei prodotti o servizi è indicata o se l’indicazione geografica protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere, «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «fragranza», «come» o un’espressione simile;
  • qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle caratteristiche essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, sui materiali pubblicitari, nei documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto, nonché l’utilizzo, per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possano indurre in errore quanto alla sua origine.

In sintesi, si tratta di una tutela nei confronti di qualsiasi pratica in grado, comunque, di indurre in errore il consumatore in relazione alla vera origine del prodotto. Da ricordare, infine, è che la tutela si applica sia alle merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione senza essere immesse in libera pratica in tale territorio sia alle merci vendute mediante la vendita a distanza, tra cui il commercio elettronico.

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