L’EUIPO accoglie le richieste del CIO e rigetta la registrazione di “OLYMPARCH”

Frecce conficcate al centro di un bersaglio da tiro con l'arco, in primo piano su sfondo sfocato.

L’11 settembre 2025 il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha depositato opposizione nei confronti della domanda di marchio dell’Unione Europea n. 19198872 per il segno denominativo “OLYMPARCH”, presentata il 6 giugno dello stesso anno dalla società cinese Jiaozuo Sanlida Archery Equipment Co.,Ltd., con rivendica di prodotti in classe 28: nello specifico, si tratta di “Punte di freccia per tiro con l’arco; Custodie per archi per tiro con l’arco; Archi per scoccare frecce; Corde per tiro con l’arco; Patelletta per tiro con l’arco; Bersagli per tiro con l’arco; Frecce [per il tiro con l’arco]; Mirini non telescopici per il tiro con l’arco”. La base giuridica scelta dall’opponente è la designazione dell’Unione Europea della registrazione di marchio internazionale n. 1128501A “OLYMPIC”, concessa l’8 novembre 2011 per una molteplicità di prodotti e servizi appartenenti a tutte le quarantacinque classi della Classificazione di Nizza.

In particolare, il CIO ha ritenuto di invocare l’articolo 8, paragrafo 5, del Regolamento UE 1001/2017 sul marchio dell’Unione Europea, sostenendo la notorietà del proprio marchio con riferimento ai servizi “Attività sportive; organizzazione di eventi e attività sportive” in classe 41. La posizione è stata accolta dalla Divisione Opposizione dell’EUIPO, che ha condiviso esplicitamente l’argomentazione dell’opponente: “Secondo le Linee guida per l’esame dei marchi europei presso l’EUIPO, un uso così prolungato e intensivo è considerato un’indicazione particolarmente forte di notorietà. Le indicazioni relative alla durata dell’uso sono particolarmente utili per determinare la longevità del marchio. Più a lungo il marchio è stato utilizzato sul mercato, maggiore sarà il numero di consumatori che probabilmente lo hanno visto e più probabile sarà che tali consumatori lo abbiano visto più di una volta. Ad esempio, una presenza sul mercato di 45, 50 o oltre 100 anni è considerata un’indicazione forte di notorietà. Di conseguenza, grazie a questo uso intensivo protrattosi per oltre 120 anni, il marchio anteriore «OLYMPIC» è diventato uno dei marchi più riconosciuti al mondo”.

Con riferimento alla comparazione fra i segni, la Divisione Opposizione ha ritenuto che gli stessi presentino un grado di similarità medio dal punto di vista visivo e fonetico, mentre l’esito dell’esame concettuale è senz’altro interessante. Secondo l’Ufficio, infatti, il segno contestato, i.e. “OLYMPARCH”, può essere scomposto negli elementi “OLYMP” e “ARCH”: l’elemento “OLYMP” può evocare il «Monte Olimpo» o i «Giochi Olimpici», esattamente come l’elemento “OLYMPIC” tutelato dalla designazione dell’opponente; l’elemento “ARCH”, invece, può alludere alla forma ricurva di un arco o, più in generale, al tiro con l’arco, con la conseguenza che, nella migliore delle ipotesi, esso presenta un significato debole (laddove, come nel caso di specie, la relativa domanda rivendichi tutela con riferimento ai prodotti collegati allo sport del tiro con l’arco). Dal momento che entrambi i segni possono essere associati ai Giochi Olimpici e, al contempo, il segno contestato può evocare il tiro con l’arco come disciplina olimpica, essi sono concettualmente simili almeno in misura media.

Quanto sopra si connette all’esame del rischio di un danno alla notorietà del marchio anteriore in conseguenza della potenziale coesistenza dello stesso con il marchio posteriore. Infatti, l’Ufficio ha sottolineato che i prodotti oggetto di disputa sono articoli e attrezzature sportive specializzate, destinati specificamente alla pratica del tiro con l’arco. L’EUIPO ha, dunque, ravvisato che la natura, la destinazione d’uso ed il modo di utilizzo degli articoli e delle attrezzature citati sono direttamente connessi alle attività sportive, all’allenamento, alle competizioni e agli eventi sportivi, essendo il tiro con l’arco praticato sia a livello ricreativo sia a livello agonistico, nei campionati dall’amatoriale all’internazionale (tra cui, appunto, i Giochi Olimpici). Dunque, i prodotti contestati costituiscono l’attrezzatura essenziale o ausiliaria necessaria per partecipare agli allenamenti ed alle competizioni di tiro con l’arco e possono essere utilizzati in attività ed eventi sportivi organizzati, promossi o supervisionati da organismi sportivi e organizzatori di eventi, compresi quelli legati al movimento olimpico.

Peraltro, l’opponente ha fornito evidenze documentali atte a dimostrare che la probabilità di associazione con i Giochi Olimpici è ulteriormente rafforzata dal contenuto del sito web della società titolare della domanda di marchio oggetto di opposizione. Nell’ambito di tale sito, infatti, la titolare citata pone in essere un uso non autorizzato del marchio dell’Opponente, creando un collegamento tra le proprie attrezzature per il tiro con l’arco ed i Giochi Olimpici, a titolo di esempio pubblicizzando alcuni dei propri prodotti come conformi ai requisiti relativi alle attrezzature da utilizzare nel contesto di tali Giochi.

All’esito di quanto sopra, la Divisione Opposizione ha evidenziato che sia ragionevole ritenere che i consumatori dei prodotti contestati, che conoscono il marchio rinomato “OLYMPIC” e che si imbattono nel segno contestato “OLYMPARCH”, percependo entrambi i termini come collegati allo stesso evento sportivo (ossia i Giochi Olimpici), possano stabilire un collegamento mentale tra i segni, senza necessariamente confondere i relativi marchi, verificandosi, dunque, il caso del c.d. “free-riding” o “vantaggio sleale” nei confronti del marchio anteriore.

Tenuto in considerazione tutto quanto sopra, in data 3 agosto 2026 la Divisione Opposizione ha accolto integralmente l’opposizione. La titolare della domanda di marchio oggetto di opposizione avrà, come da normativa vigente, due mesi di tempo per depositare appello dinanzi alla Commissione dei Ricorsi.

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