L’Avvocato Generale Maciej Szpunar ha recentemente fornito le proprie conclusioni sul caso Inter IKEA Systems v Vlaams Belang (caso C‑298/23), relativo al bilanciamento tra la tutela dei marchi e la libertà di espressione, attualmente oggetto di analisi da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il contenzioso riguarda l’uso del marchio “IKEA” da parte del partito belga Vlaams Belang per un programma politico denominato “IKEA‑PLAN”, che impiega il segno figurativo e gli elementi grafici della nota azienda svedese.
L’Avvocato Generale ha osservato che la libertà di espressione non costituisce di per sé una giustificazione sufficiente (“due cause”) per l’uso del marchio altrui. Tale eccezione può essere invocata solo se l’uso del marchio contribuisce effettivamente a un dibattito pubblico di interesse generale e non si limita a sfruttare la notorietà del segno per fini promozionali propri.
Nel caso in esame, tuttavia, l’uso del marchio non è finalizzato a promuovere un dibattito ma, al contrario, a promuovere un programma politico, indipendente dal suddetto segno distintivo, dal suo titolare o dai beni e servizi dallo stesso identificati. In ragione di ciò, tale uso non risulta rientrare nell’ambito di tutela fornito nel contesto della libertà di espressione.
L’Avvocato Generale ha puntualizzato che, per valutare la sussistenza delle cosiddette “due cause”, è necessario considerare se l’uso del marchio sia motivato da ragioni oggettive di interesse generale (e non, quindi, da interessi soggettivi dell’utente), al fine di evitare che l’uso del marchio serva soltanto a beneficiare della sua notorietà. Di conseguenza, la protezione della libertà di espressione nel contesto dei marchi noti richiede un bilanciamento tra l’interesse pubblico e la tutela dei diritti dei titolari del marchio.




