La griffe del lusso britannico Burberry si è resa prima attrice di un’interessante vicenda, recentemente definita dall’Intellectual Property Court of the Russian Federation (o SIP), destinata a costituire un precedente giurisprudenziale pregnante e ricco di riflessi in punto di tutela internazionalistica della Proprietà Intellettuale.
La decisione del Collegio russo sferra un duro colpo alla prassi di recente – ma crescente – diffusione, in Russia, dello “sciacallaggio” del marchio (c.d. ), che vede soggetti locali tentare di ottenere la caducazione delle privative delle grandi firme globali (spesso temporaneamente inattive nel mercato locale in ragione dell’attuale precarietà degli equilibri geopolitici) per poterne sfruttare la rinomanza e l’alta reputazione.
La maggiore novità contenuta nella sua recente statuizione è che la Corte ha trasceso l’accertamento intorno all’effettività dell’uso nel commercio, ad opera di Burberry, dei marchi “bersagliati” nel triennio rilevante. È stato reputato sufficiente l’accertamento dell’intento malevolo dell’attore (volto a trarre un indebito vantaggio economico dall’altrui prestigio) per rigettare l’istanza ai sensi dell’articolo 10 del Codice Civile russo, che sanziona l’abuso del diritto.




