In Italia, la normativa vigente stabilisce, in generale, che un’opera è protetta dal diritto d’autore dal momento della sua creazione fino a 70 anni dopo la morte dell’autore.
In particolare, il diritto d’autore include una serie di diritti anche indipendenti tra loro. I diritti morali non hanno scadenza e comprendono, tra gli altri, il diritto di paternità, ossia il diritto a che l’autore dell’opera sia individuato e riconosciuto pubblicamente come tale, ed il diritto all’integrità dell’opera. I diritti di utilizzazione economica corrispondono, invece, al diritto a: i) riprodurre; ii) commercializzare; iii) pubblicare; iv) trascrivere; v) eseguire; vi) rappresentare; vii) recitare e comunicare al pubblico; viii) duplicare, elaborare e modificare; ix) noleggiare, prestare e dare seguito all’opera.
In caso di decesso del titolare dei diritti d’autore, dalla data del decesso del titolare dei diritti d’autore, i suoi eredi o aventi causa beneficeranno dei diritti patrimoniali per una durata di 70 anni.