Il Tribunale di Milano definisce il concetto di ‘aura di lusso’

aura di lusso
Con ordinanza resa in data 9 giugno 2025 nel contesto di un procedimento di reclamo, il Tribunale di Milano ha fornito alcuni parametri al fine di specificare la tutela fornita ai beni del settore del lusso.

In primis, il Tribunale ha richiamato il principio di esaurimento del marchio, previsto dall’articolo 15 del Regolamento 1001/2017, ossia il Regolamento che stabilisce la struttura normativa in tema di marchi di impresa. Secondo questo principio, quando un prodotto è stato immesso legittimamente sul mercato dal titolare del marchio o con il suo consenso, tale titolare ha già realizzato il proprio guadagno e, di conseguenza, non può vietare ulteriori rivendite del prodotto. In questo modo, è possibile bilanciare il diritto esclusivo del titolare del marchio con il diritto alla libera circolazione delle merci nel mercato comune.

Tra le eccezioni a tale principio, non puntualmente codificate, si colloca la necessità del rivenditore di adoperarsi al fine di evitare che la pubblicità posta in essere comprometta il valore del marchio, danneggiando lo stile e l’immagine di prestigio dei prodotti in questione nonché l’aura di lusso che li circonda.

In particolare, il mero fatto che un rivenditore, che commerci abitualmente con articoli della medesima natura ma non necessariamente della medesima qualità, utilizzi, per prodotti contrassegnati con il marchio, modalità pubblicitarie che sono correnti nel suo settore di attività pur non corrispondendo a quelle utilizzate dal titolare stesso o dai suoi distributori autorizzati, non costituisce un motivo legittimo di opposizione, a meno che non venga dimostrato, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie, che l’uso del marchio fatto dal rivenditore a fini pubblicitari nuoce gravemente alla reputazione del marchio stesso. 

Ciò è proprio quanto il Tribunale ha concluso, nel caso di specie, all’esito dell’esame delle evidenze proposte dal reclamante.

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