Prosecco: annullato il marchio “PriSecco” per evocazione indebita nelle bevande analcoliche

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Secondo quanto stabilito dall’articolo 103 della legge, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 per l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, si è in presenza di una fattispecie “evocativa” di una denominazione di origine protetta (DOP) anche quando il segno controverso designi prodotti non identici, ma vi sia un’elevata somiglianza visiva e fonetica tra i segni, oltreché una notevole prossimità merceologica, idonea a indurre il consumatore mediamente avveduto a stabilire un nesso diretto con la DOP oggetto di tutela.

A seguito della proposizione, ad opera del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco“, di una domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione Europea “PriSecco”, di titolarità della tedesca Manufaktur Jörg Geiger GmbH, l’8 giugno 2022 la Divisione di annullamento dell’EUIPO ha dichiarato nullo, esaudendo gli auspici dell’istante, il marchio contestato per i prodotti da esso designati in classe 32 – segnatamente “cocktail analcolici” –  sulla scorta del combinato disposto dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera d) e dell’articolo 8, paragrafo 6 del regolamento 2017/1001.

Di qui, l’impugnazione della decisione da parte di Manufaktur Jörg Geiger GmbH avanti alla Commissione dei Ricorsi avverso la decisione della Divisione di annullamento. La Commissione dell’Ufficio Europeo ha respinto il ricorso, rilevando, tra l’altro, come i documenti prodotti dall’interveniente fossero pienamente idonei a comprovare che la DOP “Prosecco” era stata utilizzata nella normale prassi commerciale e aveva una portata non puramente locale “ben prima” della data della domanda di registrazione del marchio contestato e che, nella mente del consumatore europeo medio, il marchio contestato era evocativo della DOP “Prosecco”, ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento n. 1308/2013, con l’immediata conseguenza che la domanda di dichiarazione di nullità dovesse essere accolta.

Il Tribunale dell’Unione Europea, con sentenza del 24 settembre 2025 e con riguardo alla censura sollevata dalla ricorrente sulla base giuridica utilizzata (articolo 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del Regolamento n. 207/2009), ha chiarito come, stante la data di deposito del marchio nel 2015, la normativa applicabile fosse il Regolamento n. 207/2009 (nella sua versione ante-2015).

Rammenta, tuttavia, come, in ossequio a costante giurisprudenza, le denominazioni di origine rientrino nel concetto di “diritto anteriore” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8, paragrafo 4, in quanto segni utilizzati nel commercio e dotati di una portata non puramente locale che conferisce al titolare il diritto di vietare un marchio successivo.

Con riguardo alla questione relativa all’attitudine evocativa della DOP “Prosecco” da parte del marchio “PriSecco”, ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento n. 1308/2013, il Tribunale dell’Unione Europea, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ribadisce che l’evocazione afferisce a una situazione in cui il termine contestato suggerisce la denominazione protetta, provocando nella mente del consumatore un nesso sufficientemente stretto con essa. Tale collegamento si realizza quando, come nel caso di specie, di fronte al marchio contestato «l’immagine direttamente richiamata nella mente del consumatore è quella del prodotto la cui denominazione è protetta».

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