Il Tribunale dell’Unione Europea, con sentenza del 19 novembre 2025 (T-543/24), ha chiarito la nozione di “uso effettivo” ai fini della decadenza di un marchio, confermando che il titolare di un marchio deve dimostrare un uso reale dello stesso sul mercato, e non solo un uso di facciata. L’uso è effettivo quando il marchio svolge la sua funzione essenziale, cioè permette ai consumatori di riconoscere chi produce o commercializza il prodotto.
Il contenzioso vedeva contrapposti il titolare del marchio denominativo “ABOCA”, l’Azienda Agroalimentare Grignano S.r.l., e la ricorrente Aboca S.p.A. Soc. agr., che ne chiedeva la decadenza per l’intera gamma di prodotti rivendicati, inclusi i vini in classe 33. A seguito della domanda presentata nel 2020, la divisione di annullamento dell’EUIPO aveva dichiarato la decadenza del suddetto marchio per l’intero elenco di prodotti, ad eccezione dei vini, ritenendo sufficienti le prove di uso fornite dal titolare per tale categoria. Tale valutazione è stata confermata dapprima dalla Commissione di ricorso e, successivamente, dal Tribunale dell’Unione Europea.
In particolare, Il termine “ABOCA”, presente nelle fatture nella sezione descrittiva dei prodotti, è considerato idoneo a indicare l’origine commerciale dei vini. Inoltre, l’uso del marchio sulle bottiglie — anche qualora posizionato sul retro o con varianti grafiche minori — rientra nella libertà di scelta commerciale del titolare, purché non sfoci in un uso meramente descrittivo. Il Tribunale ribadisce che gli elementi probatori non vanno valutati singolarmente ma congiuntamente, per ricostruirne il “senso più probabile e coerente”. Anche prove apparentemente deboli o non perfettamente datate possono, dunque, corroborare il quadro complessivo, come richiamato nella decisione THE FEED dello stesso Tribunale dell’Unione Europea (T-27/23).
Rigettando il ricorso, il Tribunale conferma che l’EUIPO non ha commesso errori nel ritenere sufficiente l’uso del marchio per i vini rivendicati in classe 33, affermando che la libertà di scelta commerciale del titolare non incide sulla sua idoneità distintiva, purché – come detto – l’uso non sia descrittivo o puramente difensivo.




