EUIPO respinge il marchio Cavallino Bianco per rischio confusorio

cavallino bianco

Il segno distintivo recante l’effige di un cavallo bianco e la dicitura “Cavallino Bianco” atto a contrassegnare i servizi promozionali e di hôtellerie – latamente intesi – resi dall’omonima struttura alberghiera del lusso altoatesino ed oggetto della domanda di marchio dell’Unione Europea n. 19123001 (figurativo)

è stato recentemente interessato dall’iniziativa dell’opponente Manuel Jacinto, Lda., titolare dell’anteriore registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 9114398 (figurativo)

L’opposizione è stata, in ultimo, accolta dall’EUIPO, segnatamente dalla Divisione funzionalmente competente, limitatamente a tutti i servizi contestati e rientranti nella trentacinquesima classe di Nizza. Procedendo all’esame comparativo dei segni in conflitto sul piano visivo, fonetico e concettuale, la Divisione di Opposizione ha rilevato come essi presentino, sotto quest’ultimo profilo, un alto grado di somiglianza, atteso il comune rimando al concetto di “piccolo cavallo”, rafforzato dalla presenza del relativo elemento figurativo.

L’aggettivo “bianco” sarebbe, ad avviso della Divisione di Opposizione, meramente qualificativo del precedente sostantivo “cavallino”.

La determinazione della Divisione di Opposizione si fonda, inter alia, sull’identità dei servizi designati, a dispetto della circostanza per cui la clientela professionale di riferimento utilizzi un grado di attenzione variabile da medio ad alto. Infine, è espresso come sia “altamente probabile che il consumatore di riferimento percepisca il marchio contestato come un marchio secondario, una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di servizi che designa”.

Sussiste, secondo la Divisione di Opposizione, un attuale rischio confusorio con particolare riguardo al consumatore di lingua italiana. Ciò è sufficiente per il rigetto della domanda di marchio contestata.

Torna in alto