Il bubble tea, Louis Vuitton, un risarcimento milionario e la tutela del marchio

Un tribunale della provincia orientale di Jiangsu ha condannato la catena cinese di tè Molly Tea, con sede a Shenzhen, ad un risarcimento milionario – per la precisione, pari ad 1,5 milioni di dollari – in favore della griffe Louis Vuitton in ragione della presunta violazione, a fronte dell’utilizzo in commercio del segno qui di seguito riprodotto

del marchio raffigurante il celebre fiore a quattro petali facente parte del pattern riportato sulle lussuose borse e sugli esclusivi accessori commercializzati dalla casa di moda francese.

Ne sarebbe seguito l’ordine di cessazione, per Molly Tea, dell’uso del logo e di rifusione del danno in favore di Louis Vuitton. La vicenda ha dato luogo ad un acceso dibattito online: il web sarebbe insorto sostenendo le ragioni di Molly Tea.

V’è da domandarsi in che modo possa configurarsi rischio confusorio in presenza di un segno del tutto stilizzato e carente di distintività, utilizzato a contrassegno di prodotti, quali bevande a base di tè, facenti capo non soltanto ad una diversa classe merceologica, ma, altresì, liberi da nessi di affinità coi prodotti rivendicati dal luxury brand.

Sotto quest’ultimo profilo, il caso induce, tuttavia, ad una riflessione sul rischio associativo, sulla rinomanza del marchio e sul correlativo accesso ad una tutela ultramerceologica. 

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