La Corte Suprema dell’India ha respinto il ricorso atto all’ottenimento di un provvedimento di inibitoria promosso da Pernod Ricard India Private Limited avverso l’uso del marchio “LONDON PRIDE” ad opera del convenuto Karanveer Singh Chhabra. Pernod Ricard è nota per i suoi rinomati marchi di whisky, tra cui BLENDERS PRIDE, IMPERIAL BLUE e SEAGRAM.
La Società ha agito in giudizio eccependo la sorprendente somiglianza dell’etichettatura, dell’imballaggio e, persino, delle bottiglie commercializzate dal resistente Karanveer Singh Chhabra, ponendo l’accento sull’assonanza del segno “LONDON PRIDE” rispetto a “BLENDERS PRIDE” e sulla circostanza per cui il design e la combinazione di colori dell’etichetta fossero simili a quelle a marchio “IMPERIAL BLUE”.
L’appellante ha azionato i propri precedenti diritti di privativa, osservando che il resistente Karanveer Singh Chhabra avrebbe esordito sul mercato soltanto nel 2018 ed eccependone, altresì, la malafede e l’intento parassitario. Il resistente avrebbe, secondo la prospettazione di Pernod Ricard, profittato della buona reputazione della ricorrente ed immesso in commercio i medesimi prodotti contrassegnati da un marchio (i.e. “LONDON PRIDE”) confondibile “BLENDERS PRIDE”, attesa la comunanza tanto dell’elemento denominativo “PRIDE”, quanto dei canali distributivi.
Il rispondente Karanveer Singh Chhabra ha, pertanto, contro eccepito che l’apprezzamento di confondibilità tra marchi non può prescindere da – e deve, anzi, essere informato a – la valorizzazione dell’impressione complessiva degli stessi. Poiché sia l’elemento denominativo “LONDON” (nome geografico) che “PRIDE” (termine descrittivo) sono parole generiche o d’uso comune, la rivendicazione dell’appellante di diritti d’esclusiva sulla parola “PRIDE”, singolarmente intesa, non è ammissibile.
I marchi di cui è causa – ed il packaging dei prodotti dagli stessi contrassegnati – sono distinguibili sia avendo riguardo al loro aspetto generale che sotto il profilo visivo/concettuale. La Corte Suprema ha convalidato l’orientamento fatto proprio dagli Organi di grado inferiore, negando l’esistenza di un attuale rischio confusorio, attesa l’esigenza di un esame complessivo dei segni in comparazione, oltreché delle caratteristiche distintive del packaging e delle modalità di presentazione e pubblicizzazione dei prodotti medesimi.




