Il caso ITA Airways vs. Aeroitalia

Il caso ITA Airways vs. Aeroitalia - immagine di copertina con aereo al tramonto
Alitalia non c’è più, ma il marchio continua a volare

È dei primi di giugno la notizia che il Tribunale di Roma ha accolto il reclamo di Ita Airways nei confronti dell’ordinanza emessa in sede cautelare, nel mese di febbraio scorso, nel contesto di uno dei procedimenti attualmente pendenti che vedono contrapporsi l’“erede” di Alitalia alla società Aeroitalia.

Per comprendere le circostanze che hanno condotto all’attuale disputa, occorre riepilogare brevemente le premesse. La storia di Alitalia S.p.A., società per azioni dapprima operante con la denominazione sociale di Società Aerea Italiana, si è conclusa ufficialmente il 14 ottobre 2021, dopo circa settantacinque anni di attività. Già nel 2017, tuttavia, la società si trovava in stato di insolvenza, come dichiarato dalla relativa sentenza del Tribunale di Civitavecchia, che ne aveva previsto l’amministrazione straordinaria. A seguito di qualche anno di commissariamento, con il decreto legge “Cura Italia” del 2020, il Governo ha autorizzato la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ossia ITA Airways S.p.A.. Elemento rilevante è il fatto che la relazione fra Alitalia e ITA Airways sia stata subito immaginata in una prospettiva di discontinuità economica, circostanza che, nella realtà dei fatti, pare avere, in effetti, contorni molto più sfumati.

Infatti, ITA ha ottenuto la titolarità dei marchi e del nome a dominio alitalia.com con una spesa stimata intorno ai 90 milioni di euro, meno di un terzo del prezzo inizialmente stabilito in una procedura pubblica, nel contesto della quale, tuttavia, non erano state presentate offerte. In tale scenario, ITA aveva comunicato la propria intenzione di utilizzare i diritti di privativa acquisiti soltanto per il tempo necessario a cambiare le livree degli aeromobili.

Un elemento determinante dell’operazione pareva proprio essere la volontà di evitare l’acquisizione dei suddetti diritti di privativa da parte di differenti operatori di mercato, che, sulla base di tali registrazioni, avrebbero potuto avere argomentazioni sufficienti a contestare la registrazione delle nuove domande di marchio per i nuovi segni di ITA, i quali riprendono, in maniera evidente, i colori e la rappresentazione grafica del marchio della storica società.

In conseguenza di quanto sopra, ITA ha deciso di attivarsi, sia per tramite di un procedimento di merito sia per tramite di un procedimento cautelare, nei confronti di Aeroitalia S.r.l., compagnia aerea fondata nel 2021 da Marc Bourgarde che, al momento, impiega circa 700 dipendenti. Contestualmente alla propria costituzione, tale ultima società ha, infatti, depositato, dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), la domanda di marchio n. 2021000200927 e la domanda di marchio n. 2021000200906 per il segno figurativo. L’anno successivo, è stata, poi, depositata, dinanzi all’Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO), la domanda di marchio n. 018715321 per il segno denominativo “AEROITALIA”. Tutte le domande, ora registrazioni, rivendicano servizi in classe 39.

Airways vs. Aeroitalia marchio IT502021000200927
marchio n. 2021000200927

Airways vs. domanda di marchio n. 2021000200906
domanda di marchio n. 2021000200906

ITA (davanti agli Uffici competenti Italia Trasporto Aereo S.p.A.) risulta, invece, titolare, tra le altre, delle seguenti registrazioni dell’Unione Europea: il segno denominativo “ALITALIA” è tutelato tramite la registrazione n. 000900829 nelle classi 37, 39 e 42, n. 009599648 nelle classi 21, 25, 28, 35, 3, 6, 9, 14, 16, 18 e 20, n. 016049959 nelle classi 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42 e 43; il segno figurativo

ITA Airways vs. Aeroitalia registrazione n. 009599655

è tutelato, per tutte le combinazioni cromatiche, tramite la registrazione n. 009599655 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28 e 35, mentre per la specifica combinazione

ITA Airways vs. Aeroitalia registrazione n. 016050015

occorre riferirsi alla registrazione n. 016050015 nelle classi 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42 e 43.

Sulla base dei diritti delle parti, il Tribunale di Roma, nell’ordinanza prodotta in camera di consiglio in data 8 maggio 2025 ed accessibile, al momento, soltanto nella parte della decisione, ha previsto, a carico di Aeroitalia, l’inibitoria, a partire dal 1° gennaio 2026, rispetto all’uso del marchio denominativo e figurativo “Aeroitalia” e del segno costituito dalla lettera “A” tricolore stilizzata, nonché di qualunque segno simile o comunque confondibile con i marchi registrati di titolarità di Italia Trasporto Aereo S.p.A. per attività relative all’offerta in vendita, commercializzazione e promozione (inclusa qualsiasi attività promozionale e/o di sponsorizzazione) dei servizi di ITA su tutto il territorio dell’Unione Europea. Inoltre, il Tribunale ha, altresì, disposto l’inibitoria, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla notifica dell’ordinanza, relativamente all’uso del nome a dominio “aeroitalia.com”, nonché di qualsiasi nome a dominio comunque confondibile con i marchi registrati di titolarità di Italia Trasporto Aereo S.p.A. in tutta l’Unione Europea.

Nello specifico, la decisione si basa sul riconoscimento, da parte del Tribunale, della rinomanza dei marchi aventi ad oggetto segni che includono la dicitura “ALITALIA”, con la conseguenza che la tutela nei confronti di marchi simili risulta rafforzata. Secondo la prospettiva dei giudici, i marchi di Aeroitalia presentano, con i marchi di ITA, una somiglianza visiva, fonetica e concettuale tale da creare un concreto rischio di confusione e associazione da parte del pubblico. 

Aeroitalia ha veicolato la volontà di continuare a far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti, dicendosi disponibile a versare la penale di Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle inibitorie o di inosservanza delle stesse. In particolare, è stato sottolineato, da un lato, che la decisione di maggio ribalta la decisione emessa a febbraio – favorevole ad Aeroitalia – nella medesima sede cautelare e, dall’altro, che vi è una causa di merito in corso nell’ambito della quale si nutrono fondate aspettative di successo.

La saga di Alitalia pare, dunque, ben lontana dal concludersi, con argomentazioni politiche, economiche, lavoristiche e di proprietà intellettuale che si saldano a delineare un panorama complesso e certamente foriero di interessanti prospettive di studio e applicazione.

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