Continua a espandersi l’area di evocazione (e di tutela) delle DOP
È chiaro ormai da tempo che il tema della tutela tramite Indicazioni Geografiche continua, e continuerà, a ricoprire una posizione di prestigio nel panorama della legislazione euro-unitaria. È, infatti, datato 11 aprile 2024 il Regolamento (UE) 2024/1143 che ha modificato, da un lato, il Regolamento cardine per il sistema di tutela delle Indicazioni Geografiche nei settori di cibo e bevande (i.e. Regolamento (UE) 1308/2013) e, dall’altro, i successivi Regolamenti (UE) n. 2019/787 e 2019/1753. Nel corso del tempo, l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO) è stato investito da una molteplicità di procedure di opposizione proposte da enti a tutela delle Indicazioni Geografiche e, in particolare, a tutela delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP). L’ultima decisione, in ordine di tempo, è stata emessa dalla Commissione dei Ricorsi in data 10 aprile 2025, nel caso R 1390/2024-2, scaturito dalla decisione della Divisione Opposizione nel caso B 3180211.
In particolare, il 24 giugno 2022, la società a responsabilità limitata Le Vigne di Sammarco S.r.l. ha depositato la domanda di marchio dell’Unione Europea n. 18722035 per il segno denominativo “SUMARONE” con rivendica dei prodotti “Vino bianco; Vino d’uva; Vini; Vini bianchi spumanti; Vini rossi spumanti; Vini con denominazione d’origine protetta; Vini con indicazione geografica protetta; Vini d’uva spumanti; Vini da dessert; Vini fermi; Vini frizzanti a fermentazione naturale; Vini rosati; Vini spumanti; Vino; Vino rosso; Vini dolci; Vini frizzanti; Vini per aperitivi” in classe 33. Il 6 ottobre dello stesso anno, il Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella ha presentato opposizione, richiedendo alla Divisione Opposizione dell’EUIPO il rigetto della domanda con riferimento a tutti i prodotti dalla stessa rivendicati, sulla base dell’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 6 del Regolamento Marchi (i.e. Regolamento (UE) 2017/2001), ossia sulla base del conflitto di tale domanda di marchio con l’anteriore DOP “Amarone della Valpolicella”, tutelata per “vini” a partire dal 12 dicembre 2011 con il numero PDO-IT-A0435.
Il rischio di evocazione
Il cuore delle argomentazioni dell’opponente riguarda la presunta evocazione della DOP da parte del segno oggetto della domanda di marchio: infatti, secondo quanto formulato dall’opponente, tenuta in considerazione sia la diffusione sia la rinomanza dei vini contraddistinti dalla DOP “Amarone della Valpolicella”, risulterebbe inevitabile, da parte del consumatore di riferimento, l’accostamento agli stessi dei vini identificati sul mercato dal segno “SUMARONE”. Secondo la ricostruzione dell’opponente tale effetto – che sarebbe scientemente cercato dal titolare della domanda – darebbe luogo ad un indebito vantaggio per il titolare stesso, vantaggio costituito, in particolare, dall’incremento delle vendite dovuto, proprio, alla rinomanza della DOP. Infine, l’opponente sostiene che, a stabilire un collegamento erroneo tra i rispettivi vini delle parti, sarebbe tanto il pubblico italiano quanto, a maggior ragione, quello dell’Unione Europea.
La decisione della Divisione Opposizione
La decisione della Divisione Opposizione, datata 13 maggio 2024, ha respinto interamente l’opposizione. In particolare, l’Ufficio ha ricordato il principio stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo cui, ai fini della determinazione dell’”evocazione”, il criterio determinante è l’accertamento se, o meno, il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, i prodotti che beneficiano dell’Indicazione Geografica. Di conseguenza, al fine di poter riscontrare il concetto di evocazione, servono circostanze meno nette rispetto a quelle richieste, a titolo di esempio, per verificare la presenza dei concetti di “imitazione” o di “usurpazione”.
Secondo la prospettiva della Divisione Opposizione, anche tenendo in considerazione che nel caso R 2885/2019-2 la Commissione dei Ricorsi aveva stabilito che il termine “Amarone” costituisce una parte significativa della DOP “Amarone della Valpolicella”, ciò non è, comunque, sufficiente a ritenere che qualsiasi termine che condivida alcune lettere con la dicitura “AMARONE” costituisca, solo per tale motivo, un’evocazione della DOP. Infatti, la DOP non è riprodotta nel segno oggetto della domanda contestata: il collegamento visivo e fonetico tra i due segni è, dunque, ridotto, per il pubblico che non comprende la lingua italiana, e dovuto alle ultime sei lettere (i.e. “MARONE”). Invece, per il pubblico italiano, la dicitura “SUMARONE” potrebbe essere associata ad un termine dialettale connesso al concetto di “somaro”, con una conseguente, ancor maggiore, distanza fra i segni.
Il parere della Commissione dei Ricorsi
La Commissione dei Ricorsi, invece, non condivide le conclusioni raggiunte dalla Divisione Opposizione. In primis, ricorda, da un lato, che il fatto che il termine “Amarone” sia protetto come menzione tradizionale e che non costituisca un’indicazione geografica a sé non esclude che esso possa ugualmente costituire una parte significativa della DOP “Amarone della Valpolicella” e, dall’altro lato, che tale menzione tradizionale è esclusivamente associata ai vini della Valpolicella (in particolare, alla DOP “Amarone della Valpolicella”). Inoltre, se “Valpolicella” fosse l’unica componente significativa della DOP, sarebbe, allora, sufficiente la DOP n. DPO-IT-A0442 per “vini”, tutelata dal 18 settembre 1973, e non anche, dunque, la citata DOP n. PDO-IT-A0435 “Amarone della Valpolicella”, la DOP n. PDO-IT-A0446 “Valpolicella Ripasso” e la DOP n. PDO-IT-A0441 “Recioto della Valpolicella”.
Pare, quindi, che la Commissione dei Ricorsi condivida la prospettiva della Divisione Opposizione secondo cui può esservi “evocazione” anche in mancanza di un qualunque rischio di confusione presso il pubblico, essendo sufficiente che quest’ultimo stabilisca un nesso con il prodotto che fruisce della denominazione. Tuttavia, la stessa Commissione dei Ricorsi sviluppa un percorso diverso a partire da tale promessa: essa, infatti, sostiene che i principi giurisprudenziali applicabili alla comparazione dei marchi – tra i quali quello secondo cui la parte iniziale di un marchio è normalmente in grado di attirare maggiormente l’attenzione del consumatore – non sono necessariamente trasponibili al confronto tra un marchio ed una denominazione di origine; conseguentemente, la rilevanza di tali principi giurisprudenziali non dev’essere sovrastimata.
L’esito della domanda di marchio n. 18722035
La conclusione della Commissione dei Ricorsi è che via sia una somiglianza manifesta, dal punto di vista visivo e fonetico, fra il segno “SUMARONE” e la componente “AMARONE” della DOP “Amarone della Valpolicella”. Tale somiglianza deriva dal fatto che il segno “SUMARONE” comprende la quasi totalità della componente “Amarone” di cui alla DOP, vale a dire “-MARONE”, con l’unica eccezione della prima lettera “A”, sostituita, nel segno contestato, dalle lettere “SU”. La somiglianza complessiva tra i segni in conflitto è, dunque, di grado medio. Nella prospettiva concettuale, poi, non vi sono differenze fra i due segni, tenendo in considerazione che nessuno dei due ha un significato per il pubblico che non conosce la lingua italiana.
Quindi, la Commissione ha annullato totalmente la decisione della Divisione Opposizione, rigettando la domanda di marchio n. 18722035 per tutti i prodotti dalla stessa rivendicati e ponendo le spese di entrambi i gradi a carico del titolare della domanda.
Trovi maggiori informazioni sulle indicazioni geografiche in questo articolo del nostro sito scritto in occasione della Conferenza EUIPO sulle Indicazioni Geografiche che si è tenuta lo scorso 28 e 29 gennaio ad Alicante.