La DOP “POMODORO SAN ‎MARZANO DELL’AGRO SARNESE-NOCERINO” non ostacola la registrazione del segno figurativo “SAN MARZANO” per prodotti nelle classi 18 e 25

sanmarzano

Lo scorso 30 luglio la Divisione Opposizione dell’EUIPO ha rigettato interamente l’opposizione depositata dal Consorzio di tutela del pomodoro S. Marzano Dell’Agro Sarnese-Nocerino nei confronti della domanda di marchio dell’Unione Europea n. 18893642 per il segno figurativo:

Da notare che, nel corso della procedura di opposizione, è stata riaperta la fase di esame formale della domanda, con la conseguenza che la stessa è stata rigettata con riferimento ai prodotti rivendicati nelle classi 29 e 30.

Tuttavia, l’opponente ha ritenuto di mantenere la propria contestazione formale nei confronti, altresì, dei prodotti “Bagagli, borse, portafogli e altri contenitori, ombrelli e ombrelloni da spiaggia, cappotti per animali” in classe 18 e “Abbigliamento, copricapi, calzature, parti di abbigliamento, calzature e copricapi” in classe 25.

La base giuridica dell’opposizione, in conformità al dettato dell’articolo 8, paragrafo 6, del Regolamento UE 1001/2017, è stata indicata nella Dichiarazione di Origine Protetta (DOP) “POMODORO SAN MARZANO DELL’AGRO SARNESE-NOCERINO” relativa al prodotto “pomodoro” e registrata in Italia dal 2 luglio 1996 con il numero PDO-IT-1524.

Secondo l’Ufficio, tuttavia, la natura dei prodotti rivendicati dalla domanda di marchio è molto diversa da quella dei pomodori protetti dalla DOP: infatti, essi appartengono a settori distanti l’uno dall’altro, rispondono a diverse esigenze dei consumatori, non sono destinati agli stessi usi o alle stesse occasioni e sono normalmente sviluppati, fabbricati e commercializzati da imprese non collegate. Tali circostanze rendono i prodotti in questione non comparabili. Tali circostanze, insieme al fatto che, nel segno contestato, non sussiste alcun riferimento commerciale diretto alla DOP anteriore, ha condotto alla conclusione che l’eccezione dell’opponente basata sull’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1151/2012 debba essere respinta in quanto infondata.

Gli elementi fattuali sopra evidenziati hanno, altresì, portato ad escludere l’ipotesi di indicazione di origine falsa o ingannevole; d’altro lato, il fatto che il segno contestato riproduca non l’intera DOP, ma soltanto una parte della stessa, ha contribuito ad escludere l’ipotesi di evocazione.

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