Stoccaggio di prodotti falsi: cosa dice la Corte UE?

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La Corte di Giustizia UE chiarisce il significato giuridico di “stoccaggio” riferito ai prodotti contraffatti. Scopri cosa cambia per aziende e rivenditori.

Con la sentenza del 1° agosto 2025 nel caso C-76/24, la terza sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito la direzione d’azione richiesta dal Bundesgerichtshof tedesco tramite il meccanismo del rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE.

La vicenda portata all’attenzione della Corte del Lussemburgo è scaturita da un’azione legale intentata dalla società tedesca PH, attiva nel settore delle attrezzature per immersioni e titolare di registrazioni di marchio nazionale tedesco con rivendica di tali attrezzature, nei confronti della società spagnola TRS. Secondo la ricostruzione dell’attrice, la convenuta avrebbe pubblicizzato e commercializzato, sia attraverso il proprio sito web sia attraverso un soggetto terzo, ossia la piattaforma amazon.de, le medesime attrezzature con segni identici ai propri marchi.

Dopo che la decisione di primo grado aveva stabilito il divieto di prosecuzione delle attività della convenuta e che la decisione di secondo grado aveva esteso tale inibitoria anche ad attività collegate quali la distribuzione e, anche, il semplice possesso, la convenuta si è rivolta al Bundesgerichtshof. Interrogata da tale soggetto giuridico, la Corte di Giustizia ha stabilito che l’articolo 10, paragrafo 3, lettera b) della direttiva (UE) 2015/2436, relativa all’armonizzazione delle legislazioni nazionali in tema di marchi, debba condurre all’interpretazione del concetto di possesso come segue. Infatti, tale situazione di fatto non consiste esclusivamente nel solo controllo diretto ed effettivo su un bene, ma ricomprende altresì l’attività di “stoccaggio” di tale bene. In tal senso, la Corte ha chiarito che, ai fini della configurazione dell’attività di stoccaggio, “è sufficiente disporre di un potere di supervisione o di direzione sulla persona che ha il controllo diretto ed effettivo su tale prodotto”.

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