Tribunale dell’Unione Europea respinge domanda di marchio di colore astratto

marchi di colore

Il Tribunale dell’Unione Europea, l’11 giugno, ha emesso la propria decisione nel caso T-38/24, fornendo indicazioni in relazione alla direzione che la giurisprudenza eurounitaria sta seguendo con riferimento alla registrabilità di marchi di colore.

La vicenda ha avuto origine nel 2021, con l’estensione dinanzi all’Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO) della registrazione di marchio internazionale n. 1593116 per la combinazione cromatica

Tale domanda, di titolarità della società austriaca OMV Aktiengesellschaft, Abteilung G-Corporate Affairs, rivendicava una serie di prodotti e servizi nelle classi 1, 4, 35, 37, 39, 40, 42, 43 e 44. Il competente Esaminatore ha ritenuto che la domanda non potesse procedere oltre nella fase di esame formale, sulla base dell’assenza del requisito di distintività richiesto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento Marchi (Regolamento 2017/1001). Anche la Commissione dei Ricorsi, investita dell’appello della titolare, ha confermato tale visione.

Rispetto all’accostamento dei colori blu genziana (RAL 5010) e giallo verde (RAL 6018), il punto di vista dell’Ufficio pare essere stato condiviso dal Tribunale di Lussemburgo: in particolare, si è ritenuto che gli elementi di prova prodotti dalla titolare della domanda non fossero tali da dimostrare che i consumatori siano in grado di identificare tali tonalità, in tali proporzioni, per distinguere i prodotti e i servizi rivendicati e, in particolare, le diverse stazioni di servizio identificate da tale cromatismo. Infatti, dai materiali presentati dalla titolare non emerge che il pubblico di riferimento sia in grado di identificare ciascun gestore di stazioni di servizio semplicemente in base allo schema di colori che lo stesso utilizza in commercio. Ciò appare ancor più vero, a detta del Tribunale di Lussemburgo, laddove si tenga in considerazione il fatto che i colori blu e verde sono comunemente utilizzati, in varie tonalità o in varie combinazioni, nel mercato interessato.

Di conseguenza, si rafforza sempre più la presunzione di assenza di distintività delle domande di marchio costituite esclusivamente da combinazioni di colori. I materiali atti a provare la percezione concreta di tali combinazioni da parte del pubblico saranno, dunque, da valutarsi sul terreno della distintività acquisita.

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