Il Tribunale dell’Unione Europea ha emesso il 9 luglio la propria decisione in una molteplicità di cause congiunte relative alla registrabilità – o meno – del cosiddetto “cubo di Rubik”.
Il Tribunale ha dichiarato la conclusione, almeno per il momento, di una vicenda nata dalle azioni di invalidazione proposte dalla società Verdes Innovations SA nei confronti di quattro registrazioni di marchio tridimensionale dell’Unione Europea per quello che viene comunemente identificato come “cubo di Rubik”. Tali azioni erano state accolte dall’Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO), con la conseguenza che la titolare, ossia la società britannica SPIN Master Toys UK, ha proposte appello al Tribunale del Lussemburgo.
Al paragrafo 63 della sentenza il Tribunale osserva che la Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO non fa riferimento ad alcuna “disposizione specifica di colori specifici” come caratteristica essenziale del marchio contestato, ma sottolinea, invece, il fatto che tali colori sono diversi e che tali colori diversi appaiono rispettivamente su ciascuna faccia del cubo. L’enumerazione dei sei colori (rosso, verde, blu, arancione, giallo e bianco) non può essere interpretata nel senso che la Commissione dei Ricorsi dell’EUIPO abbia ritenuto che tali colori specifici e la loro specifica disposizione costituissero una caratteristica essenziale di tale marchio. Di conseguenza, tenuto conto del fatto che l’esame deve essere effettuato alla luce del risultato tecnico ottenuto dalla forma in questione e con l’obiettivo specifico di esaminare la funzionalità di tale forma, sia l’analisi dei singoli elementi del marchio tridimensionale contestato sia l’analisi dell’impressione complessiva da esso prodotta conducono alla conclusione che i sei colori specifici collocati sulle facce del cubo e la loro asserita “disposizione specifica” non costituiscono una caratteristica essenziale di tale marchio.
Conseguentemente, la titolare non ha dimostrato che i sei colori di base o la disposizione degli stessi costituiscano una caratteristica essenziale di tale marchio, fermo restando che una tale caratteristica è, secondo la richiedente, non funzionale. L’unico elemento importante, e quindi l’unica caratteristica essenziale di tale marchio per quanto riguarda i colori, è la differenziazione tra i quadratini di ciascuna faccia del cubo, che permette di distinguerli e che produce un effetto di contrasto. Il Tribunale ha dunque confermato la prospettiva dell’Ufficio e dichiarato l’invalidità delle registrazioni contestate.