Con sentenza n. 7628 dell’11 ottobre 2025, il Tribunale di Milano ha fornito alcuni chiarimenti in merito al giudizio di potenziale confondibilità in relazione ai marchi complessi. La disputa coinvolgeva, da un lato, la titolare della registrazione di marchio italiano “SANI”, concesso nel 2009, con rivendica di prodotti nelle classi 3 e 5, e, dall’altro lato, una società che commercializza un igienizzante identificandolo sul mercato con il marchio registrato “SANIGEL”.
Le domande della parte attrice, basate sulla confondibilità tra i segni, miravano alla dichiarazione di nullità della registrazione della convenuta, nonché all’ottenimento del divieto di utilizzo del segno da parte della stessa, la distruzione della merce e il risarcimento dei danni.
In linea con l’orientamento della giurisprudenza nazionale ed europea, i giudici hanno ricordato che la somiglianza tra segni deve essere valutata in modo globale: tenendo in considerazione che, talvolta, una singola componente può assumere rilievo prevalente qualora le altre non esercitino un impatto significativo sulla percezione del consumatore, non è possibile attribuire automaticamente maggiore distintività agli elementi denominativi rispetto a quelli figurativi.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l’elemento denominativo “SANI” sia meramente descrittivo della funzione dei prodotti e, quindi, risulti incapace di svolgere un ruolo distintivo. L’unico elemento dotato di capacità identificativa è risultato quello figurativo, ossia quattro ottagoni disposti a formare un parallelepipedo.
Di conseguenza, la composizione “SANIGEL”, utilizzata dalla convenuta, è stata considerata non confondibile: essa si limita a incorporare una componente verbale descrittiva, priva di tutela esclusiva, all’interno di una parola composta anch’essa descrittiva della natura e funzione del prodotto.




