A novembre, l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione europea (EUIPO) ha adottato una nuova Common Practice allo scopo di fornire chiare direzioni di azione per coloro che desiderino presentare una domanda di marchio dell’Unione Europea per segni inclusivi di slogan.
L’esigenza nasce dalla circostanza che il concetto di “slogan” non è definito in modo esplicito né dal Regolamento Marchi dell’Unione Europea (Regolamento 1001/2017) né dalla rispettiva direttiva.
Sebbene nemmeno la giurisprudenza comunitaria abbia mai provveduto a specificare tale concetto, l’Ufficio rileva il ruolo del Tribunale e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’elaborazione di criteri per la valutazione del carattere distintivo degli slogan.
Di conseguenza, l’Ufficio fornisce un sommario, esemplificativo e non esaustivo, dei criteri utilizzabili per l’esame del requisito previsto dall’articolo 7 del Regolamento Marchi.
Lo slogan sarà, dunque, dotato di distintività quando: presenta una molteplicità di significati; è costituito da un gioco di parole; introduce elementi di intrigo concettuale o sorpresa, in modo da poter essere percepito come fantasioso, sorprendente o inaspettato; presenta un certo grado di originalità o risonanza, innesca nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o, ancora, richiede uno sforzo interpretativo; infine, include strutture sintattiche insolite e/o espedienti linguistici e stilistici.
L’applicazione della Common Practice sia da parte degli Uffici regionali sia da parte di quelli nazionali verrà implementata nel primo trimestre del 2026.




