La Corte di Giustizia chiarisce l’armonizzazione sulla preclusione per tolleranza

prodotti dolciari

Con la sentenza del 1° agosto 2025 nel caso C-452/24, l’ottava sezione della Corte di Giustizia di Lussemburgo ha fornito la propria risposta ad una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte Suprema finlandese in relazione all’implementazione nazionale della direttiva (UE) 2015/2436.

La vicenda è nata da una controversia tra la società Lunapark Scandinavia Oy Ltd e la società Hardeco Finland Oy che, secondo la prima, avrebbe commercializzato prodotti dolciari in violazione del marchio “DRACULA” di propria titolarità. Tuttavia, ben prima del deposito della domanda (successivamente registrazione) di marchio, avvenuto nel 2003, la società Karkkimies Oy – Candyman Ltd importava e immetteva sul mercato finlandese i medesimi prodotti dolciari identificati dal medesimo segno, senza essere, tuttavia, titolare di diritti esclusivi sugli stessi, né sulla base di marchi registrati né sulla base di marchi non registrati. La società Hardeco Finland Oy aveva acquisito la Karkkimies Oy – Candyman Ltd nel 2019.

La sentenza del Tribunale nazionale specializzato in materia economica aveva constatato che il segno e il marchio in conflitto fossero identici e utilizzati per gli stessi prodotti, concludendo che l’uso di “DRACULA” da parte della convenuta conducesse ad un rischio di confusione per il pubblico di riferimento. Secondo la prospettiva della corte, l’uso parallelo per un lungo periodo degli stessi segni da parte della Lunapark e della Karkkimies non avrebbe eliminato tale rischio. Tuttavia, il Tribunale aveva rigettato le richieste dell’attrice, sostenendo che, da un lato, le disposizioni della legge sui marchi relative alle conseguenze dell’inattività del titolare di un marchio non fossero applicabili nel caso di specie, dal momento che la convenuta non era titolare di alcun diritto esclusivo sul segno utilizzato in commercio. Dall’altro lato, il Tribunale aveva ricordato che, secondo un principio fortemente radicato nel diritto civile finlandese, l’avente diritto deve proporre un’azione o, comunque, far valere una pretesa entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui lo stesso sia venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dei fatti su cui si basa tale pretesa, circostanza non verificatasi nel caso di specie.

La Corte di Giustizia, tuttavia, non ha condiviso tale direzione di azione, affermando che l’articolo 10 della direttiva (UE) 2015/2436 deve essere interpretato in senso ostativo all’applicabilità di un principio generale di diritto nazionale che prevede la preclusione del diritto del titolare di un marchio registrato di vietare l’uso, da parte di un terzo, di un segno identico o simile a tale marchio per prodotti identici o simili a quelli per i quali detto marchio è stato registrato, in un situazioni diverse dalle eccezioni esplicitamente previste.

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