Diesel, nota casa di moda italiana, ha registrato un marchio figurativo costituito da una striscia di tessuto, situata diagonalmente sulla quinta tasca dei jeans di sua produzione, nota come “stripe”. L’elemento ha, per anni, contrassegnato i capi Diesel, acquisendo una spiccata funzione identitaria, indicativa, cioè, della provenienza imprenditoriale degli stessi.
Diesel ha agito in giudizio contro l’americana Calvin Klein, addebitandole di aver adottato un’etichetta simile – tanto per posizionamento quanto per forma – ingenerando, così, un rischio confusorio per il consumatore e agganciandosi parassitariamente alla reputazione del brand italiano.

Il Tribunale di Milano, prima, e la Corte d’Appello di Milano, poi, hanno pronunciato sentenza di accertamento negativo con riguardo alla presunta contraffazione ai danni di Diesel, che ha, dunque, adito la Corte di Cassazione, affinché essa confortasse, in ultima istanza, le proprie motivazioni.
La Suprema Corte ha, invece, respinto il ricorso di Diesel, confermando la sentenza di seconde cure. Sono molteplici gli elementi a sostegno dell’orientamento fatto proprio dalla Corte:
a) primariamente, essa ha rilevato che l’etichetta di Calvin Klein differiva da quella di Diesel sotto più di un aspetto (mentre la stripe Made in Italy era posizionata diagonalmente sulla tasca, l’etichetta di Calvin Klein era orizzontale e accompagnata dal nome del brand);
b) essa ha reputato non debitamente comprovato dalla ricorrente che la sua stripe costituisse marchio talmente rinomato da beneficiare di una protezione rafforzata (come, per contro, sostenuto da Diesel);
c) essa ha osservato che coloro che acquistano jeans di fascia medio-alta sono particolarmente attenti ai dettagli e alla qualità del prodotto, tanto che è improbabile il verificarsi di un effetto confusorio tra i due marchi;
d) essa, infine, non manca di considerare che la stripe di Diesel è qualificata come marchio figurativo, né, pertanto, di posizione, né di forma. I marchi di posizionamento, infatti, si basano sull’uso costante di un elemento grafico in una determinata collocazione del prodotto e possono essere tutelati soltanto laddove acquisiscano una distintività specifica. Secondo la Corte, la stripe costituiva un marchio figurativo e il suo posizionamento diagonale non era sufficiente a conferirgli un’esclusiva assoluta.