Quando la somiglianza di marchi diventa un problema legale, i “dupes” nel caso Chanel

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Chanel porta in tribunale una rivenditrice americana: la maison ha avviato una causa accelerata a New York contro Theresa Russo e i suoi negozi Taroo Southampton e The Tru Group.

L’azione legale verte sul diritto al marchio e, in particolare, l’addebito mosso ai convenuti è quello di aver commercializzato borse, abiti ed altri prodotti recanti taluni tra i segni distintivi facenti parte del vastissimo portafoglio marchi dell’attrice, nonostante le ripetute intimazioni a desistere ricevute a partire dal 2021. Chanel ha, dunque, richiesto giudizialmente un risarcimento del danno quantificato in 500mila dollari, nonché l’emissione, da parte del giudice competente, di un’inibitoria immediata nei confronti dei rivenditori convenuti, aventi sede, rispettivamente, a Manhattan e negli Hamptons. Chanel ha prodotto esaustivo materiale probatorio, idoneo a comprovare la provenienza di massima parte degli articoli incriminati dalla piattaforma di eCommerce AliExpress. Secondo i legali dell’attrice, il rischio confusorio ben può estrinsecarsi a transazione effettuata, prescindendo dallo stato soggettivo dell’acquirente, consapevole di stare “acquistando contraffatto”. La permanenza del rischio è data dall’esibizione del prodotto ed il soggetto esposto non coincide più, evidentemente, con la persona del consumatore.

Le argomentazioni di Chanel attraversano e valorizzano anche la dottrina della cosiddetta “post-sale confusion”, di crescente rilevanza, specialmente in un momento storico come quello attuale, in cui i consumatori scelgono sempre più spesso l’acquisto del “dupe”. Il caso invita, così, alla riflessione su una questione giuridica importante: può parlarsi di violazione di marchio anche laddove il consumatore non sia affatto incorso in errore circa la provenienza commerciale del prodotto e l’acquisto sia consapevolmente orientato ad un articolo contraffatto?

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