Con la sentenza n. 4841/2026, pubblicata il 10 giugno 2026, le Sezioni specializzate in materia d’Impresa del Tribunale di Milano hanno statuito in relazione alla validità del noto marchio “Felce Azzurra” e alla correlativa rinomanza nell’ambito commerciale dei prodotti per la cura della persona e della casa.
La vertenza era sorta tra la società titolare dello storico marchio posto a contrassegno di prodotti igienizzanti distribuiti su larga scala, caratterizzato dall’accostamento dell’elemento denominativo “felce” e del riferimento al colore “azzurro”, e un’azienda competitor, commercializzante profumatori e detergenti marcati dal segno “FELCE 1876”.
L’attrice – la società titolare, tra gli altri, del marchio “Felce Azzurra” – agiva contro i distributori dei prodotti recanti il segno “FELCE 1876”.
Costituita in giudizio, la convenuta formulava domanda riconvenzionale tesa a ottenere la declaratoria di nullità di marchi attorei, in ragione, primariamente, della pretesa decettività (la capacità di trarre in inganno o di creare un’impressione sbagliata nel consumatore), intrinseca ed estrinseca dei segni che ne formano oggetto: tali segni, secondo la prospettazione della convenuta, sarebbero, infatti, stati idonei a trarre in inganno il consumatore, evocando, sul piano concettuale, una profumazione naturale derivante della felce, laddove la felce è pianta inodore e la fragranza caratteristica del prodotto è esclusivamente derivante da un composto chimico.
Il Giudice meneghino, nell’accogliere in toto le eccezioni attoree, esprime, sul punto, che, perché un marchio possa considerarsi ingannevole ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. b) c.p.i., esso deve configurarsi come un marchio “espressivo”, contenente, cioè, indicazioni specifiche su qualità, natura o provenienza del prodotto che si rivelino non corrispondenti al vero (ciò che non si è ravvisato nel caso di specie).




