Il 2 giugno l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea ha emesso la propria decisione nel contesto dell’azione di cancellazione depositata da Röben Tonbaustoffe GmbH nei confronti della registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 4032751

di titolarità di Chelsea Football Club Limited, concessa il 14 dicembre 2009. L’azione di cancellazione era diretta contro tutti i prodotti e servizi rivendicati dalla registrazione nelle classi 3, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 41 e 43.
Nonostante la Röben Tonbaustoffe GmbH non abbia depositato di fronte all’EUIPO alcuna argomentazione a sostegno della propria istanza, l’Ufficio si è pronunciato sulla base dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento Marchi dell’Unione Europea, dichiarando che le evidenze documentali fornite dal Chelsea consentivano di stabilire l’uso effettivo, nei cinque anni precedenti il deposito dell’azione, i.e. tra il 18 febbraio 2020 e il 17 febbraio 2025, soltanto con riferimento ai seguenti prodotti: portachiavi (in metallo) (classi 6, 14, 20 e 26), magneti (classe 9), lampade (classe 11), gemelli, spille, orologi, bracciali, anelli, orecchini, portachiavi; cordini (classi 6, 14, 20 e 26), calendari, adesivi da parete, poster, quaderni, matite, penne, astucci (classe 16), borse, zaini, portafogli (classe 18), oggetti in vetro, bicchieri, tazze, bicchieri, apribottiglie, contenitori per il pranzo e borse porta pranzo (classe 21), set di piumoni, cuscini, tende, coperte e asciugamani (classe 24), camicie, pantaloncini, accappatoi, pigiami, scarpe da corsa, sciarpe, calzini, boxer, bavaglini e cappellini per neonati (classe 25), mini divise da calcio (classe 26) e giocattoli, palloni da calcio, puzzle, giochi da tavolo, carte da gioco e parastinchi (classe 28).
Il marchio è stato, dunque, cancellato con riferimento a numerosi prodotti e, soprattutto, con riferimento a tutti i servizi rivendicati dallo stesso.




