La domanda di marchio per tutelare la voce contro i deepfakes  

Giusy Ferreri prima in Europa

È datata 23 aprile 2026 la domanda di marchio dell’Unione Europea n. 019353063, la prima depositata a nome di Giuseppa Ferreri, ossia nome e cognome dell’artista Giusy Ferreri. Seconda classificata alla prima edizione di X Factor Italia, nel lontano 2008, con un palmarès che include partecipazioni a Festival di Sanremo e numerose hit estive, l’artista palermitana ha fatto registrare un primato in Europa, depositando per prima una domanda di marchio sonoro per un audio che riproduce la propria voce, mentre scandisce la frase “Sono Giusy Ferreri”, con rivendica di prodotti in classe 9 e servizi in classe 41 della Classificazione di Nizza.

Il primato

Addirittura, la domanda di marchio dell’Unione Europea di Giusy Ferreri precede, anche se di un solo giorno, le domande depositate di fronte all’Ufficio Marchi statunitense da TAS Rights Management, LLC, la società con sede a Nashville titolare di tutti i diritti di privativa connessi all’artista Taylor Swift. Infatti, in data 24 aprile 2026, tale titolare ha depositato le domande n. 99784979 e n. 99784980, rispettivamente per i “sensory marks”, “HEY, IT’S TAYLOR” e “HEY, IT’S TAYLOR SWIFT”, con rivendica di vari servizi ricompresi nella classe 41 della Classificazione di Nizza. Allo stesso modo, l’artista statunitense ha depositato, per tramite della citata società, la domanda di marchio n. 99784977 relativa a “una fotografia di Taylor Swift con in mano una chitarra rosa con tracolla nera, che indossa un body multicolore iridescente e stivali argentati. È in piedi su un palco rosa davanti a un microfono multicolore, con luci viola sullo sfondo”.

Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale

La ragione dell’aumento esponenziale della popolarità dello strumento del marchio sonoro e del deposito di domande per tale tipologia di marchio da parte, in particolare, di artisti che utilizzano la propria voce e la propria immagine quali elementi principali della propria attività – tra cui, appunto, cantanti e attori – deriva dalla presa di coscienza dell’insufficienza dei tradizionali strumenti di tutela di fronte all’inesorabile avanzata dei sistemi di intelligenza artificiale

La prima vicenda legata all’intelligenza artificiale generativa che ha catturato l’attenzione del grande pubblico si è verificata, già nel 2023, in relazione alla pubblicazione, su varie piattaforme, del brano intitolato “Heart on My Sleeve”, che molti utenti sono stati portati a credere fosse frutto di una collaborazione fra gli artisti canadesi Drake e The Weeknd. Reagendo a tale scenario, la casa discografica Universal Music Group, del cui roster è parte il primo dei due cantanti citati, aveva rilasciato una netta dichiarazione, in conseguenza della quale la fruizione del brano era stata disabilitata dal profilo (anonimo) che aveva condiviso il brano stesso. Tuttavia, l’analisi del caso da parte degli esperti aveva sin da subito mostrato le lacune di un’eventuale azione formale basata sul diritto d’autore, dato che il brano non costituiva plagio di un altro già esistente, bensì presentava un carattere originale, con il deficit di essere, tuttavia, erroneamente riconducibile ai cantanti citati.

Con il dilagare dell’utilizzo dell’IA al fine di riprodurre le fattezze e le caratteristiche vocali degli artisti, tuttavia, sia le case discografiche sia gli stessi individui danneggiati sono corsi ai ripari in prima persona, attivandosi non soltanto contro le attività di training dei sistemi di IA, ma anche nei confronti di violazioni dei diritti della personalità e alla riservatezza. Tramite lo strumento del marchio e, in particolare, del marchio sonoro, qualsiasi suono che riproduca il timbro ricompreso all’interno del file audio depositato e successivamente concesso diviene, dunque, una violazione di un diritto di privativa registrato. Sebbene, infatti, i diritti della personalità, tra cui quello alla riservatezza, siano tutelati nel nostro sistema sia a livello costituzionale sia tramite, in particolare, il GDPR, l’azionabilità degli stessi risulta, all’atto pratico, più complessa di quanto non sia, invece, azionare una privativa registrata come il marchio.

Tale direzione di azione, che diverge sensibilmente da quella scelta da artisti che hanno, invece, deciso di abbracciare le potenzialità fornite dall’IA (si pensi, a titolo di esempio, agli eredi dell’attore Val Kilmer, che hanno autorizzato l’utilizzo delle fattezze dello stesso nel contesto di un film girato dopo la sua scomparsa), porta creativi e professionisti del diritto a creare un fronte compatto che si sviluppa, però, su due differenti piani: da un lato, le istanze di tutela dei primi contro nuove modalità di violazione di diritti personalissimi; dall’altro lato, la necessità di creatività dei secondi al fine di rendere più flessibili le categorie tradizionali per adattarsi alle novità della realtà. 

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