Tra le richieste di registrazione di marchi presentate all’EUIPO, una in particolare ha recentemente suscitato grande interesse pubblico. Si tratta della domanda inoltrata dalla Escobar Inc.. La società è stata fondata a Medellin da Roberto Escobar, fratello del celebre Pablo Emilio Escobar Gaviria, allo scopo di gestire il patrimonio della famiglia, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale e industriale collegati alla stessa. Proprio a tale scopo, la società ha richiesto all’Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO) la registrazione del marchio denominativo “Pablo Escobar” come marchio dell’Unione europea per una vasta gamma di prodotti e servizi, inclusi nelle classi 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.
Tuttavia, già nella fase di esame formale, l’Ufficio ha sollevato un’obiezione alla registrazione della domanda di marchio per contrarietà all’ordine pubblico, in conformità all’impedimento assoluto contenuto nell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento n. 1001/2017 che stabilisce la disciplina relativa ai marchi dell’Unione Europea. Infatti, Pablo Escobar, cittadino colombiano nato il 1º dicembre 1949 e deceduto il 2 dicembre 1993 in uno scontro con le forze dell’ordine, è ritenuto uno dei più grandi narcoterroristi della storia, fondatore capo del cartello di Medellín, in Colombia, attivo tra gli anni settanta e ottanta nel mercato della cocaina (dalla coltivazione alla vendita) con ramificazioni non soltanto nel sud e centro America, ma anche negli Stati Uniti, in Canada ed in Europa.
L’EUIPO, dunque, ha respinto la richiesta di registrazione, tenendo in particolare considerazione la percezione del pubblico spagnolo, per il quale Pablo Escobar è particolarmente noto a causa dei legami storici e culturali tra Spagna e Colombia. Secondo la Commissione di Ricorso dell’EUIPO, che ha emesso la propria decisione nel febbraio 2023, occorre valutare la reazione degli spagnoli medi, caratterizzati da una sensibilità e tolleranza moderate, sulla base della condivisione dei valori universali e indivisibili sui quali si basa l’Unione Europea, tra cui dignità umana, libertà, uguaglianza, solidarietà, principi democratici, Stato di diritto, diritto alla vita e all’integrità fisica. Tali individui assocerebbero il nome di Pablo Escobar non tanto alle sue eventuali opere di beneficenza in Colombia, quanto piuttosto al narcotraffico, al narcoterrorismo e ai crimini e sofferenze connessi. Di conseguenza, il marchio sarebbe percepito come in contrasto con i valori e le norme morali fondamentali predominanti nella società spagnola.
La Escobar Inc. ha difeso la propria posizione sostenendo che l’EUIPO dovrebbe operare bilanciando, da un lato, il diritto alla libertà di espressione previsto dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), dall’altro lato, il diritto del pubblico a non essere esposto a marchi che possano risultare offensivi o minacciosi. La Escobar Inc. ha, inoltre, evidenziato che la sensibilità del pubblico dovrebbe essere valutata utilizzando come criterio la reazione di una persona ragionevole, con una sensibilità media e una soglia di tolleranza moderata. Inoltre, secondo la parte ricorrente, l’EUIPO avrebbe dovuto tenere conto del fatto che alcuni nomi di personaggi, come “Robin Hood”, sono diventati simboli culturali nonostante siano associati a comportamenti criminali. A sostegno di tale argomentazione, la titolare della domanda ha evidenziato come, in questo contesto, nomi come Bonnie e Clyde, Al Capone o Che Guevara avessero già ottenuto la registrazione come marchi dell’Unione Europea. Inoltre, facendo leva sul principio della presunzione di innocenza, la società ha enfatizzato che Pablo Escobar non è mai stato condannato ufficialmente e che è noto soprattutto per le sue attività filantropiche a favore della popolazione colombiana, tanto da essere da loro definito il “Robin Hood della Colombia”.
In merito alla presunzione di innocenza, la Commissione ha indicato che i crimini di cui Escobar è accusato sono noti a livello globale e ha sottolineato che l’assenza di una condanna formale è dovuta unicamente al fatto che Escobar fu ucciso dalla polizia colombiana prima di poter essere giudicato. Peraltro, il fatto che lo stesso avesse accettato volontariamente di entrare nella propria “prigione personale”, La Catedral, come parte di un accordo con l’allora governo colombiano, ne dimostra la percezione come un “simbolo offensivo della criminalità organizzata che provocava numerose sofferenze”. Anche il tema relativo alle azioni benefiche deve essere accantonato, secondo la decisione, poiché queste sono ignorate dalla maggioranza del pubblico dell’Unione Europea, il quale è invece al corrente dei crimini perpetrati dal cartello.
La posizione dell’EUIPO è stata confermata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Con la sentenza emessa il 17 aprile 2024 nella causa T-255/23, il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto il ricorso della Escobar Inc, confermando che il marchio è contrario all’ordine pubblico, nonché ai principi fondamentali su cui si basa l’Unione Europea, e sottolineando che tali valori impediscono la protezione legale e lo sfruttamento commerciale del nome di un leader di un noto gruppo terroristico, responsabile dell’uccisione e del ferimento di migliaia di persone.
La decisione del Tribunale dell’Unione Europea si pone in linea di continuità e riafferma l’orientamento già espresso nel marzo 2018 con la sentenza nella causa T-1/17, conosciuta come “La Mafia Franchises“. In tale occasione, il Tribunale aveva accolto le obiezioni presentate dall’Italia, stabilendo che il marchio “La Mafia se sienta a la mesa” (“la Mafia si siede a tavola”), proposto per una catena di ristoranti spagnoli, si poneva in contrasto con l’ordine pubblico. Questo perché, attraverso un messaggio di convivialità che banalizza il concetto di “mafia”, si promuoveva apertamente questa pericolosa organizzazione criminale.
Il marchio oggetto della sentenza nel caso T-255/23, non è l’unico ad aver dovuto seguire tale sorte. Infatti, con una decisione emessa il 28 aprile 2023, l’EUIPO ha respinto, in maniera analoga, una domanda di marchio presentata da un richiedente italiano per il segno “PABLO ESCOBAR PLATA O PLOMO MEDELLIN”. In questo caso, l’EUIPO ha giudicato il segno in questione contrario ai principi di comportamento etico universalmente accettati, poiché trasmette un messaggio scioccante o offensivo, promuovendo il traffico di droga e mirando a ottenere un guadagno finanziario da ciò che è universalmente ritenuto un evento tragico.
La decisione del Tribunale dell’Unione Europea di confermare il rifiuto opposto dall’Ufficio Marchi alla registrazione del marchio “Pablo Escobar” riflette un bilanciamento molto delicato tra il diritto alla libertà di espressione e il rispetto per i valori fondamentali dell’Unione Europea. Come si ricorderà, ormai nel lontano 2009, il valore della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza nel 2000, è stato innalzato sino a raggiungere il piano degli stessi trattati istitutivi dell’Unione tramite il Trattato di Lisbona, diventando, dunque, giuridicamente vincolante. La decisione evidenzia le sfide nel trattare con marchi associati a figure controversamente note, richiamando l’importanza di considerazioni etiche e sociali nel contesto dell’approccio eurounitario al tema della proprietà intellettuale e industriale.