L’art. 99 comma 1-bis del Codice della Proprietà Industriale delinea i confini della violazione del segreto commerciale, specificando che “L’acquisizione, l’utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all’art. 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell’acquisizione, dell’utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1.”
La riforma del 2018, introdotta a seguito della Direttiva UE n. 943 dell’8 giugno del 2016 e recepita dal Decreto Legislativo n. 63 dell’11 maggio del 2018, offre ai segreti commerciali sia una tutela civile che una tutela penale. Perciò, chiunque sia venuto a conoscenza dei segreti commerciali e li rivela ad altri per ottenerne in cambio un profitto, può incorrere in un procedimento penale, a querela della persona offesa, e ricevere una condanna alla reclusione in carcere fino a 2 anni, eventualmente aumentata se sono utilizzati strumenti informatici per commettere il fatto di reato.