Cosa viene in mente quando si menziona il nome “Lamborghini”? Molti potrebbero immediatamente pensare ad una delle aziende automobilistiche di lusso più note al mondo, fondata da Ferruccio Lamborghini. Tuttavia, gli appartenenti alle nuove generazioni assoceranno tale termine alla nipote dello stesso, l’ereditiera e pop star, classe 1994, famosa nel mondo della musica e nello show business: Elettra Lamborghini.
Proprio quest’ultima è stata recentemente coinvolta in una nuova controversia, scaturita dall’intenzione di registrare il proprio nome come marchio.
Quale premessa, occorre affrontare il tema in merito alla possibilità – o meno – di ottenere la tutela fornita dal marchio registrato per un segno che corrisponde al proprio nome. Tale pratica risulta ampiamente diffusa in diversi settori, come la moda e l’enogastronomia. L’identificazione tecnica della tutela apprestata secondo quanto appena indicato è quella di “marchio patronimico”, ossia un marchio che incorpora il nome e cognome, o anche solo il cognome, di un individuo. Tale segno distintivo è considerato registrabile anche qualora la domanda sia presentata da soggetti terzi, con alcune limitazioni. Una di esse corrisponde al divieto di ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha il diritto ad essere identificato da tale nome (e/o cognome). Sempre più spesso, molte figure pubbliche scelgono di registrare il proprio patronimico come marchio, al fine di tutelarlo nei confronti di usi non autorizzati o fuorvianti. Di conseguenza, l’ostacolo principale rispetto alla prassi resta proprio la necessità che il soggetto titolare del patronimico rilasci il consenso alla registrazione da parte di terzi.
Nel caso di specie la domanda di marchio italiano n. 302019000029288 per il segno riportato a fianco, con rivendica di prodotti e servizi nelle classi 3, 9, 18, 25 e 41 presentata da Elettra Lamborghini è stata oggetto di opposizione, depositata dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
Tale opposizione trova la propria base giuridica sul marchio rinomato “LAMBORGHINI”. Proprio per tale ragione, il competente Esaminatore non ha ritenuto necessario valutare un potenziale rischio di confusione ai sensi dell’art. 12, lettera d), c.p.i., concludendo per il rigetto della domanda ancorato sul rischio che la registrazione traesse da esso un indebito vantaggio, in conformità alla lettera e) del medesimo articolo. Tuttavia, la Sig.ra Lamborghini ha proposto, tramite i propri legali, ricorso nei confronti della decisione dell’Ufficio, portando la questione all’attenzione della Commissione Ricorsi UIBM. Quest’ultima, con sentenza notificata il 16 aprile 2024, ha accolto il ricorso, ribaltando l’esito della precedente decisione.
Occorre ricordare, infatti, che la lettera e) dell’articolo 12 implica un potenziale rischio nel caso in cui l’uso non giustificato del marchio coinvolto nella disputa possa condurre a trarre dalla notorietà dello stesso un ingiusto vantaggio o a creare un danno allo stesso. È proprio sul “giusto motivo” che la Commissione dei Ricorsi ha basato la propria decisione: infatti, è stato in più occasioni evidenziato il fatto che il diritto alla registrazione del proprio nome non sia – effettivamente – un diritto libero da qualsiasi limite. Infatti, il terzo comma della citata disposizione stabilisce che è permesso registrare il proprio nome come marchio solo a soggetti che siano diventati noti al di fuori dell’ambito commerciale, a titolo esemplificativo nel campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo. Il cognome della richiedente, ossia LAMBORGHINI, insieme al prenome ELETTRA, ha ottenuto una crescente fama nel settore del fashion system, in maniera completamente indipendente rispetto alle vicende connesse al marchio che contraddistingue i prodotti offerti sul mercato dalla casa automobilistica. Elettra, di fatto, è diventata un centro di interessi e un business a sé stante, ragione per cui la sentenza esclude l’esistenza di indebito vantaggio. La decisione, infatti, sottolinea che “se si guarda alla genesi di quella notorietà acquisita in ambito “civile” ed al suo prospettato sfruttamento a scopi commerciali, appare difficile sostenere che l’uso del patronimico “Elettra Lamborghini” da parte dell’avente diritto consentirebbe a quest’ultima di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore” aggiungendo che “per converso, il rifiuto di registrazione dell’Ufficio, se confermato, le impedirebbe di sfruttare commercialmente una diversa notorietà, la propria, acquisita al di fuori ed (almeno in parte) a prescindere da quella del marchio anteriore”.
Questa scelta appare in linea con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in data 17 settembre 2020, nei casi congiunti C-449/18 P e C-474/18, nota al grande pubblico come sentenza “Messi”. Una decisione identificata da una molteplicità di esperti come pionieristica, dal momento che considera quale elemento significativo non soltanto la notorietà del marchio preesistente, ma altresì la fama della persona che richiede la registrazione del proprio nome come marchio.
Nella configurazione attuale del mercato, con l’emersione di una sempre maggiore personalizzazione dei cosiddetti “creators” operanti sui social media, è quanto mai rilevante che gli stessi pongano la propria attenzione e siano assistiti da professionisti competenti sulla strada verso la più corretta ed adeguata tutela per il proprio nome. Peraltro, la doppia natura dello stesso come elemento identificativo della personalità – oggetto dunque dei diritti assoluti della persona in conformità alla legislazione nazionale e internazionale – e, allo stesso tempo, come almeno potenziale segno distintivo secondo la disciplina fornita dal diritto industriale, pone quesiti che soltanto il diritto vivente può affrontare.